Art. 17 
 
                    Trasmissioni in contemporanea 
 
  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano
trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva
coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente
nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel  presente  Capo
II e nel  Codice  di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le  ore
di trasmissione non in contemporanea.