Art. 18 Programmi di informazione trasmessi dall'emittenza televisiva e radiofonica locale 1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza, la completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e la pluralita' dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. 2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici. 3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.