Art. 10 Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica 1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2. 2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni. 3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati il danno sulla coltura/allevamento, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2. 4. La copertura mutualistica e' riferita all'intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all'anno solare. 5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere: a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale; b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 6. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.