Art. 10 
 
   Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica 
 
  1.  I  rischi  assoggettabili   a   copertura   mutualistica   sono
esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2. 
  2.  La  copertura  mutualistica  deve   prevedere,   per   ciascuna
combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite  di  produzione
superiori al  30%  della  produzione  media  annua  dell'imprenditore
agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013
e successive modificazioni. 
  3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro
da  parte   del   socio   aderente,   verificati   il   danno   sulla
coltura/allevamento, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i
e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto
delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie),  accerta
che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2. 
  4.  La  copertura  mutualistica  e'   riferita   all'intero   ciclo
produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o
all'anno solare. 
  5.  La  copertura  mutualistica  per  singolo   beneficiario   deve
comprendere: 
    a)  l'intera  produzione  per  ciascuna  tipologia  di   prodotto
vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata  all'interno  di
un territorio comunale; 
    b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile  dai  capi
in produzione per ciascuna specie  animale  di  cui  all'allegato  1,
punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 
  6.  Non  e'  consentita  la  sottoscrizione   di   piu'   coperture
mutualistiche per ogni  PMI  o  la  contestuale  attivazione  di  una
copertura mutualistica e la stipula di  una  polizza  assicurativa  a
valere sulla medesima coltura/allevamento  e  area  di  produzione  a
copertura della stessa tipologia di rischio.