Art. 12 Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili 1. Per le produzioni vegetali, ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, le quantita' assoggettate a copertura mutualistica se superiori sono ricondotte, in termini unitari, alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' alta. 2. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, i valori assoggettati a copertura mutualistica se superiori sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantita' assoggettate a copertura, eventualmente rideterminate ai sensi del comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni. 3. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate annualmente con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica. 4. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 5. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.