Art. 9 Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica 1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, nonche' le spese di costituzione dei fondi stessi. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2019, si considerano assoggettabili: a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2; b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato. 3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 4.