Art. 27 
 
                  Disposizioni in materia di giochi 
 
  1. La ritenuta sulle vincite  del  gioco  numerico  a  quota  fissa
denominato  «  10&lotto  »  e  dei  relativi   giochi   opzionali   e
complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal  1°  luglio
2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per  tutti  gli  altri
giochi numerici a quota fissa. 
  2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui  alla  lettera  a)»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli  apparecchi  di  cui
alla lettera a)». 
  3.  Il  rilascio  dei  nulla   osta   di   distribuzione   previsti
dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ai
produttori  e  agli  importatori  degli  apparecchi  e  congegni   da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del
Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al  versamento  di  un
corrispettivo una tantum di 100 euro per  ogni  singolo  apparecchio.
Per  il  solo  anno  2019,  il  corrispettivo  una  tantum   previsto
dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio. 
  4. In considerazione della previsione di cui all'articolo  1  commi
569, lettera b), e 1098,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
l'introduzione  della  tessera   sanitaria   prevista   dall'articolo
9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  Testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi  che  consentono  il
gioco pubblico da ambiente remoto. 
  5. Per il solo  anno  2019,  i  versamenti  a  titolo  di  prelievo
erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di  cui
all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  dovuti  a
titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al  sesto  bimestre
ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del  decreto  direttoriale  1
luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio  2010,  n.
169, sono maggiorati nella misura  del  10  per  cento  ciascuno;  il
quarto  versamento,  dovuto  a  titolo  di  saldo,  e'  ridotto   dei
versamenti effettuati a titolo di acconto,  comprensivi  delle  dette
maggiorazioni. 
  6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di
giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni  di  disturbo  da
gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della  legge  13  dicembre
1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole «con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni» ovunque ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro»; 
    b) le parole «Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato»
dovunque compaiono sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle
dogane e dei monopoli»; 
    c) e' aggiunto il seguente  comma:  «4-quater).  L'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione
con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia,  di  un  piano
straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di  cui
ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione  della
raccolta di gioco illegale.». 
  7. All'articolo 110, comma  9,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,
dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater)  chiunque,
sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque
mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o  in
circoli o associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati,
anche indirettamente, a qualunque forma di  gioco,  anche  di  natura
promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi  6
e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura  dell'esercizio
da trenta a sessanta giorni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  1051  della  citata
          legge n. 145  del  2018,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1051. Le misure  del  prelievo  erariale  unico  sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e
          b), del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  di
          cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  previste
          dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
          n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2018, n. 96, sono incrementate,  rispettivamente,  di  2,00
          per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli
          apparecchi di cui  alla  lettera  b)  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate  destinata
          alle vincite (pay-out) e' fissata in misura  non  inferiore
          al 68 per cento e all'84 per  cento,  rispettivamente,  per
          gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)
          e lettera b), del testo unico di cui al  regio  decreto  18
          giugno  1931,  n.   773.   Le   operazioni   tecniche   per
          l'adeguamento della percentuale di restituzione in  vincite
          sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge.». 
              - Si riporta l'articolo 38, comma 4 della citata  legge
          n. 388 del 2000: 
              «Art.  38(Nulla  osta  rilasciato  dall'Amministrazione
          finanziaria  per   gli   apparecchi   da   divertimento   e
          intrattenimento). - (Omissis). 
              4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Amministrazione autonoma dei  Monopoli  di  Stato  rilascia
          nulla  osta  ai  produttori  e   agli   importatori   degli
          apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi  6
          lettera a) e 7, del citato testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. 
              A questo fine, con la richiesta di nulla  osta  per  la
          distribuzione di un numero predeterminato di  apparecchi  e
          congegni, ciascuno identificato con un apposito  e  proprio
          numero  progressivo,  i  produttori   e   gli   importatori
          autocertificano  che  gli  apparecchi  e  i  congegni  sono
          conformi al modello per il quale  e'  stata  conseguita  la
          certificazione di cui  al  comma  3.  I  produttori  e  gli
          importatori dotano ogni  apparecchio  e  congegno,  oggetto
          della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa  di
          cui al comma 3. I produttori e gli  importatori  consegnano
          ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del
          nulla osta  e,  sempre  per  ogni  apparecchio  e  congegno
          ceduto, la relativa scheda esplicativa. 
              La copia del nulla osta e la  scheda  esplicativa  sono
          altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in
          occasione di ogni loro ulteriore cessione.». 
              - Si riporta l'articolo 110, comma 6, del Regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza): 
              «Art. 110 (art. 108 T.U. 1926). - (Omissis). 
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                a-bis) con provvedimento del Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
                b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
          all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
                  1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
          partita; 
                  2)  la  percentuale  minima   della   raccolta   da
          destinare a vincite; 
                  3) l'importo massimo e le modalita' di  riscossione
          delle vincite; 
                  4)  le  specifiche  di   immodificabilita'   e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                  5)  le  soluzioni   di   responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                  6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera.». 
              - Si  riporta  l'articolo  24,  comma  36,  del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              «Art. 24(Norme in materia di gioco). - (Omissis). 
              36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e'
          subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di
          100 euro per ogni singolo apparecchio di  cui  all'articolo
          110, comma 6,  lettera  a),  per  il  quale  si  chiede  il
          rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla  osta.  Nel
          caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto
          diverso dal richiedente  la  concessione,  quest'ultimo  ha
          diritto di rivalsa nei suoi confronti.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  569  e  1098  della
          citata legge n.145 del 2018: 
              «569. Al fine di rendere effettive le norme degli  enti
          locali che disciplinano  l'orario  di  funzionamento  degli
          apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere  a)
          e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
          cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  ovvero  di
          monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: 
                a) a decorrere dal 1° luglio  2019,  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a
          disposizione degli enti locali gli orari  di  funzionamento
          degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6,
          lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n.  773
          del 1931; le norme di  attuazione  della  presente  lettera
          sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle dogane e dei  monopoli,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                b) le regole tecniche di produzione degli  apparecchi
          previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a),  del
          testo unico di cui al regio decreto n.  773  del  1931  che
          consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare
          con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge  28  dicembre
          2015,  n.  208,  devono  prevedere  la  memorizzazione,  la
          conservazione  e  la   trasmissione   al   sistema   remoto
          dell'orario di  funzionamento  degli  apparecchi  medesimi.
          Tali dati sono  messi  a  disposizione  degli  enti  locali
          dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della
          SOGEI Spa.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          notifica lo schema di decreto alla Commissione europea,  ai
          sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge." 
              "1098. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla
          osta  di  esercizio  relativi  agli   apparecchi   di   cui
          all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma
          1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,
          all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208,  le  parole:  «  dopo  il  31  dicembre  2018  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019  »  e
          le parole: « tali apparecchi devono essere  dismessi  entro
          il 31 dicembre 2019 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
          tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre
          2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico  da
          ambiente  remoto  non  possono  presentare   parametri   di
          funzionamento  superiori  ai  limiti   previsti   per   gli
          apparecchi attualmente in esercizio.». 
              - Si riporta l'articolo 9-quater del  decreto-legge  12
          luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti  per  la  dignita'
          dei  lavoratori   e   delle   imprese),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto n. 2018, n. 96: 
              «Art.  9-quater  (Misure  a  tutela  dei   minori).   -
          L'accesso  agli  apparecchi  di  intrattenimento,  di   cui
          all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18  giugno  1931,  n.  773,  e'  consentito  esclusivamente
          mediante l'utilizzo della  tessera  sanitaria  al  fine  di
          impedire l'accesso ai giochi da parte dei  minori.  Dal  1°
          gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma  privi
          di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso
          al  gioco  devono  essere  rimossi   dagli   esercizi.   La
          violazione della prescrizione di cui al secondo periodo  e'
          punita con la sanzione amministrativa di  euro  10.000  per
          ciascun apparecchio.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   39,   comma   13-bis   del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti  pubblici.),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «Art. 39(Altre disposizioni in materia di  entrata).  -
          (Omissis). 
              13-bis. Il  prelievo  erariale  unico  e'  assolto  dai
          soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun  anno
          solare, mediante versamenti periodici relativi  ai  singoli
          periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
          Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,
          sono individuati: 
                a) i periodi contabili in  cui  e'  suddiviso  l'anno
          solare; 
                b) le modalita'  di  calcolo  del  prelievo  erariale
          unico dovuto per ciascun periodo contabile  e  per  ciascun
          anno solare; 
                c) i termini  e  le  modalita'  con  cui  i  soggetti
          passivi d'imposta effettuano i versamenti  periodici  e  il
          versamento annuale a saldo; 
                d) le modalita' per l'utilizzo in  compensazione  del
          credito derivante dall'eventuale eccedenza  dei  versamenti
          periodici rispetto al prelievo erariale  unico  dovuto  per
          l'intero anno solare; 
                e) i termini e le modalita' con cui  i  concessionari
          di rete, individuati ai sensi dell' articolo 14-bis,  comma
          4, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  640,  e  successive  modificazioni,  comunicano,
          tramite la rete telematica prevista dallo  stesso  comma  4
          dell' articolo 14-bis, i dati relativi alle  somme  giocate
          nonche'  gli  altri  dati  relativi  agli   apparecchi   da
          intrattenimento di cui all'  articolo  110,  comma  6,  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni, da  utilizzare  per  la  determinazione  del
          prelievo erariale unico dovuto; 
                f).». 
              - Si riporta l'articolo 6 del decreto  direttoriale  1°
          luglio 2010: 
              «Art. 6 (Termini e modalita' per  la  determinazione  e
          per l'effettuazione dei versamenti). - 1.  I  concessionari
          assolvono il PREU, dovuto per  ciascun  periodo  contabile,
          mediante quattro versamenti da  effettuarsi  alle  seguenti
          scadenze: 
                a) il primo versamento, entro il giorno 28 del  primo
          mese del periodo contabile; 
                b) il secondo versamento,  entro  il  giorno  13  del
          secondo mese del periodo contabile; 
                c) il  terzo  versamento,  entro  il  giorno  28  del
          secondo mese del periodo contabile; 
                d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo
          mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento
          del sesto periodo contabile e' effettuato entro  il  giorno
          22 gennaio dell'anno solare successivo. 
              2.  Con  riferimento  a   ciascun   anno   solare,   il
          concessionario effettua il versamento del  PREU,  dovuto  a
          titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo. 
              3. L'importo di ciascuno dei primi tre  versamenti  che
          il concessionario effettua per il singolo periodo contabile
          e' determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare
          del  PREU  dovuto  per  il  penultimo   periodo   contabile
          precedente. 
              4. Per i primi due periodi contabili  di  funzionamento
          di ciascun sistema di gioco,  la  percentuale  del  25  per
          cento e' calcolata sull'ammontare del PREU definito in base
          ai valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10. 
              5.   L'importo   del   quarto   versamento    che    il
          concessionario effettua per ciascun  periodo  contabile  e'
          determinato come differenza  tra  il  PREU  dovuto  per  il
          periodo contabile, calcolato secondo  quanto  previsto  dal
          primo comma dall'art. 4, ovvero dal primo  comma  dell'art.
          5, e la somma dei primi tre versamenti  effettuati  per  lo
          stesso periodo. 
              6. Se il PREU dovuto per un periodo  contabile  risulta
          inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti
          effettuati per lo stesso periodo, la differenza  a  credito
          e'  utilizzata  dal  concessionario  in   diminuzione   dei
          versamenti relativi ai periodi contabili  successivi  e  al
          saldo annuale. 
              7. L'importo del PREU da  versare  a  titolo  di  saldo
          annuale e' determinato come differenza tra il  PREU  dovuto
          per l'anno solare, calcolato secondo  quanto  previsto  dal
          secondo comma  dell'  art.  4,  ovvero  dal  secondo  comma
          dell'art. 5, e gli importi versati per i periodi  contabili
          in cui e' suddiviso il medesimo anno. 
              8. I versamenti periodici relativi ai  singoli  periodi
          contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare
          sono effettuati con le modalita' stabilite dall'art. 17 del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241  e  successive
          modifiche ed integrazioni, tramite Modello F24-Accise.». 
              Si riporta l'articolo 4 della legge 13  dicembre  1989,
          n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
          clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
          manifestazioni sportive), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4 (Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o  di
          scommessa).   -   1.   Chiunque    esercita    abusivamente
          l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse  o  di
          concorsi pronostici che la legge riserva allo  Stato  o  ad
          altro ente concessionario, e' punito con la  reclusione  da
          tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla
          stessa pena soggiace chi  comunque  organizza  scommesse  o
          concorsi  pronostici  su  attivita'  sportive  gestite  dal
          Comitato  olimpico   nazionale   italiano   (CONI),   dalle
          organizzazioni da esso dipendenti  o  dall'Unione  italiana
          per  l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE).  Chiunque
          abusivamente   esercita   l'organizzazione   di   pubbliche
          scommesse su altre competizioni  di  persone  o  animali  e
          giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi  ad
          un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516  (lire  un
          milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque  venda
          sul    territorio    nazionale,    senza     autorizzazione
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte
          di Stati  esteri,  nonche'  a  chiunque  partecipi  a  tali
          operazioni mediante la raccolta di prenotazione di  giocate
          e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e
          la  pubblicita'   effettuate   con   qualunque   mezzo   di
          diffusione. E' punito altresi' con la reclusione da  tre  a
          sei anni e con la multa da 20.000 a  50.000  euro  chiunque
          organizza,  esercita  e  raccoglie  a  distanza,  senza  la
          prescritta  concessione,  qualsiasi   gioco   istituito   o
          disciplinato dall' Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli.
          Chiunque, ancorche' titolare della prescritta  concessione,
          organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi  gioco
          istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli  con  modalita'  e  tecniche  diverse  da   quelle
          previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi  a
          un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 
              2. Quando si tratta di concorsi,  giuochi  o  scommesse
          gestiti con le modalita' di cui al comma  1,  e  fuori  dei
          casi di concorso in uno dei reati  previsti  dal  medesimo,
          chiunque  in  qualsiasi  modo  da'  pubblicita'   al   loro
          esercizio e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi  e  con
          l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516  (lire  un
          milione). La stessa sanzione  si  applica  a  chiunque,  in
          qualsiasi  modo,  da'  pubblicita'  in  Italia  a   giochi,
          scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 
              3. Chiunque partecipa a  concorsi,  giuochi,  scommesse
          gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei  casi
          di concorso in uno dei  reati  previsti  dal  medesimo,  e'
          punito con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda  da
          euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano
          anche  ai  giuochi  d'azzardo  esercitati  a  mezzo   degli
          apparecchi vietati  dall'art.  110  del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20  maggio
          1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della
          legge 17 dicembre 1986, n. 904. 
              4-bis Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo  sono
          applicate a chiunque, privo di concessione,  autorizzazione
          o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga  in
          Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare
          o raccogliere  o  comunque  favorire  l'accettazione  o  in
          qualsiasi modo la raccolta,  anche  per  via  telefonica  o
          telematica, di scommesse di qualsiasi  genere  da  chiunque
          accettate in Italia o all'estero. 
              4-ter Fermi restando i poteri attribuiti  al  Ministero
          delle  finanze  dall'articolo  11  del   decreto-legge   30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  ed  in   applicazione
          dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a
          chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di  giocate
          del lotto, di concorsi pronostici o di  scommesse  per  via
          telefonica  o  telematica,  ove  sprovvisto   di   apposita
          autorizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di
          tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 
              4-quater). L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e'
          tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia
          di finanza e  le  altre  forze  di  polizia,  di  un  piano
          straordinario  di  controllo  e   contrasto   all'attivita'
          illegale di cui ai  precedenti  commi  con  l'obiettivo  di
          determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.». 
              - Si riporta l'articolo 110, comma 9 del  citato  regio
          decreto, n. 773 del 1931, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 110. - (Omissis). 
              9.   In   materia   di   apparecchi   e   congegni   da
          intrattenimento di cui ai commi 6  e  7,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni: 
                a)  chiunque  produce  od  importa,  per   destinarli
          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di
          cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche  ed
          alle  prescrizioni  indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle
          disposizioni di legge ed amministrative attuative di  detti
          commi, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; 
                b)  chiunque  produce  od  importa,  per   destinarli
          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di
          cui ai commi 6 e  7  sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori
          previsti dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per
          ciascun apparecchio; 
                c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
                d) chiunque, sul territorio  nazionale,  distribuisce
          od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
                e) nei casi di reiterazione di una  delle  violazioni
          di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d),  e'   preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; 
                f) nei casi in cui i  titoli  autorizzatori  per  gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio; 
                f-bis)   chiunque,    sul    territorio    nazionale,
          distribuisce o installa apparecchi e  congegni  di  cui  al
          presente articolo o comunque ne consente  l'uso  in  luoghi
          pubblici o aperti al pubblico o in circoli  e  associazioni
          di   qualunque   specie   non   muniti   delle   prescritte
          autorizzazioni, ove previste, e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per
          ciascun apparecchio; 
                f-ter)chiunque,     sul     territorio     nazionale,
          distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
          pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed  associazioni
          di  qualunque  specie  di  apparecchi  videoterminali   non
          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni
          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di
          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. 
              f-quater) chiunque, sul territorio nazionale,  produce,
          distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in
          luoghi pubblici  o  aperti  al  pubblico  o  in  circoli  o
          associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati,
          anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche  di
          natura promozionale, non rispondenti  alle  caratteristiche
          di  cui  ai  commi  6  e  7,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  5.000  a  50.000  euro  per
          ciascun apparecchio e con  la  chiusura  dell'esercizio  da
          trenta a sessanta giorni.».