Art. 28 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 116,8  milioni  per  l'anno  2020  e  di  356
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1,  3,  3-bis,  4,
4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri  2)  e  3),  e  dal
comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  7.803
milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16,  17,  18,  20,
21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in  9.266,5
milioni di euro per l'anno 2021,  in  8.437,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023,  in  4.202,5
milioni di euro per l'anno 2024,  in  3.279,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026,  in  2.685,8
milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni  di  euro  annui
decorrere dall'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno  2019,  a  7.639,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno
2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) quanto a 3.968 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  8.336
milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno
2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di
euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  a
3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9  milioni  di  euro
per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2027  e  a
1.936,6 milioni di euro  annui  decorrere  dall'anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    c) quanto a 520,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  497,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro  per  l'anno
2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022,  a  608,6  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a
607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, a 602,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  633,6
milioni  di   euro   annui   decorrere   dall'anno   2028,   mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dal presente decreto. 
  3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS  provvede,  con  cadenza
mensile  per  il  2019  e  trimestrale  per  gli  anni  seguenti,  al
monitoraggio del numero di domande per  pensionamento  relative  alle
misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando  entro  il  10  del
mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
la  rendicontazione  degli  oneri,  anche  a  carattere  prospettico,
relativi alle domande accolte. 
  4. Nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti,  anche  in
via prospettica, rispetto alle previsioni complessive  di  spesa  del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle  finanze  assume
tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo  17,
commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e  13  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  5. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione  di
quanto stabilito ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e  6-ter,  7,
commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi  10-sexies,
10-septies, 10-decies e  10-undecies,  le  amministrazioni  pubbliche
interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 10, comma  5,  del  citato
          decreto-legge n. 282 del  2004,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 20 
              - Per il testo dell'articolo 1, commi 255 e  257  della
          citata legge n. 145  del  2018,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 12. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 256, della
          citata legge n. 145 del 2018: 
              «256. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia  pensionistica  finalizzati   all'introduzione   di
          ulteriori modalita' di pensionamento  anticipato  e  misure
          per incentivare l'assunzione di lavoratori  giovani,  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito un fondo denominato «  Fondo
          per  la  revisione  del  sistema  pensionistico  attraverso
          l'introduzione  di   ulteriori   forme   di   pensionamento
          anticipato  e  misure  per  incentivare   l'assunzione   di
          lavoratori giovani  »,  con  una  dotazione  pari  a  3.968
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
          8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei
          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente
          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si
          provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.». 
              - Si riporta l'articolo 17, commi 12,  12-bis,  12-ter,
          12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge
          di contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.».