Art. 16 
 
                    Trasmissioni in contemporanea 
 
  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano
trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva
coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente
nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal  Capo
II del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore
di trasmissione non in contemporanea.