Art. 12. 
 
                       Comitati e coordinatori 
 
    12.1 - Costituzione dei comitati. 
    Gli iscritti all'associazione possono costituire comitati su base
territoriale,  in  ambito  lavorativo  o  sulla  base  di  specifiche
tematiche, in conformita'  al  regolamento  approvato  dal  Consiglio
direttivo federale. I comitati costituiscono  la  struttura  di  base
dell'associazione. La costituzione di un nuovo Comitato  puo'  essere
promossa da un numero minimo di 5 (cinque)  aderenti,  secondo  norme
statutarie  che  prevedano  la  democraticita'   dell'organizzazione,
l'osservanza dei valori propugnati dall'associazione,  l'affiliazione
all'associazione e l'osservanza delle  linee  guida  e  delle  regole
operative da  esso  stabilite,  su  autorizzazione  del  coordinatore
provinciale. 
    A livello territoriale, saranno presenti: 
      N. 1 coordinatore organizzativo provinciale per ogni provincia; 
      N. 1 coordinatore organizzativo regionale per ogni regione; 
      N.  1 coordinatore  organizzativo   federale   per   tutto   il
territorio nazionale. 
    Le figure di coordinatore organizzativo provinciale, al  momento,
vengono nominate dal Consiglio direttivo federale in accordo  con  il
coordinatore organizzativo regionale, mentre i coordinatori regionali
vengono nominati dal Consiglio direttivo  federale:  solo  in  futuro
verranno nominati in sede di Congresso. 
    Di contro il coordinatore organizzativo  federale  verra'  sempre
nominato dal Consiglio direttivo federale. 
    12.2 - Autonomia dei comitati. 
    I comitati sono organismi politici autonomi sul  territorio,  non
possono impegnare giuridicamente  l'associazione  ne'  rappresentarla
nei confronti  dei  terzi.  I  comitati  partecipano  alle  attivita'
dell'associazione in conformita' alle direttive dallo stesso emanate. 
    Le risorse economiche derivano da  una  percentuale,  di  cui  si
dira' infra, sulle somme derivanti dalla campagna di tesseramento. 
    12.3 - Affiliazione del Comitato all'associazione. 
    Ogni Comitato deve ottenere  l'affiliazione  all'associazione  in
conformita'  al  regolamento  approvato   dal   Consiglio   direttivo
federale.  Il  presidente  puo'  rifiutare   l'affiliazione   dandone
adeguata motivazione al Consiglio direttivo federale. I comitati gia'
costituiti quali espressioni territoriali di movimenti associati sono
automaticamente affiliati  all'associazione.  L'elenco  dei  comitati
affiliati  all'associazione  e'  tenuto   dal   Consiglio   direttivo
federale. 
    Ogni quota associativa e' destinata  a  finanziare  le  attivita'
degli organi nazionali e locali ed  e'  ripartita  come  segue:  sede
nazionale 30%, articolazioni territoriali 70%. 
    12.4 - Commissariamento dei comitati. 
    Il coordinatore provinciale, in accordo con quello regionale, nel
caso  ricorrano  gravi  motivi,  possono  commissariare  uno  o  piu'
comitati, nominando a tal fine un commissario ad acta.  Quest'ultimo,
nei termini  stabiliti  nell'atto  di  nomina,  provvede  a  redigere
apposito rapporto al Consiglio  direttivo  federale  ed  agli  organi
territoriali.