Art. 12. Comitati e coordinatori 12.1 - Costituzione dei comitati. Gli iscritti all'associazione possono costituire comitati su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformita' al regolamento approvato dal Consiglio direttivo federale. I comitati costituiscono la struttura di base dell'associazione. La costituzione di un nuovo Comitato puo' essere promossa da un numero minimo di 5 (cinque) aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticita' dell'organizzazione, l'osservanza dei valori propugnati dall'associazione, l'affiliazione all'associazione e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite, su autorizzazione del coordinatore provinciale. A livello territoriale, saranno presenti: N. 1 coordinatore organizzativo provinciale per ogni provincia; N. 1 coordinatore organizzativo regionale per ogni regione; N. 1 coordinatore organizzativo federale per tutto il territorio nazionale. Le figure di coordinatore organizzativo provinciale, al momento, vengono nominate dal Consiglio direttivo federale in accordo con il coordinatore organizzativo regionale, mentre i coordinatori regionali vengono nominati dal Consiglio direttivo federale: solo in futuro verranno nominati in sede di Congresso. Di contro il coordinatore organizzativo federale verra' sempre nominato dal Consiglio direttivo federale. 12.2 - Autonomia dei comitati. I comitati sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente l'associazione ne' rappresentarla nei confronti dei terzi. I comitati partecipano alle attivita' dell'associazione in conformita' alle direttive dallo stesso emanate. Le risorse economiche derivano da una percentuale, di cui si dira' infra, sulle somme derivanti dalla campagna di tesseramento. 12.3 - Affiliazione del Comitato all'associazione. Ogni Comitato deve ottenere l'affiliazione all'associazione in conformita' al regolamento approvato dal Consiglio direttivo federale. Il presidente puo' rifiutare l'affiliazione dandone adeguata motivazione al Consiglio direttivo federale. I comitati gia' costituiti quali espressioni territoriali di movimenti associati sono automaticamente affiliati all'associazione. L'elenco dei comitati affiliati all'associazione e' tenuto dal Consiglio direttivo federale. Ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita' degli organi nazionali e locali ed e' ripartita come segue: sede nazionale 30%, articolazioni territoriali 70%. 12.4 - Commissariamento dei comitati. Il coordinatore provinciale, in accordo con quello regionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare uno o piu' comitati, nominando a tal fine un commissario ad acta. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto al Consiglio direttivo federale ed agli organi territoriali.