Art. 15. 
 
           Composizione stragiudiziale delle controversie 
 
    15.1 - Composizione stragiudiziale delle controversie. 
    I  soci  iscritti  all'associazione  ed  i   rappresentanti   dei
comitati, nonche' i membri  degli  organi  statutari  sono  tenuti  a
ricorrere preventivamente  al  Collegio  dei  probiviri  in  caso  di
controversie  riguardanti  la  propria  attivita'  nell'associazione,
l'applicazione  dello  statuto  e   dei   regolamenti,   i   rapporti
dell'associazione con i  comitati,  nonche'  i  rapporti  tra  questi
ultimi.  Le  modalita'  della   composizione   stragiudiziale   delle
controversie, a livello procedurale, segue  l'iter  previsto  per  le
attivita' sanzionatorie di cui al presente statuto.