Art. 15. Composizione stragiudiziale delle controversie 15.1 - Composizione stragiudiziale delle controversie. I soci iscritti all'associazione ed i rappresentanti dei comitati, nonche' i membri degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' nell'associazione, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti dell'associazione con i comitati, nonche' i rapporti tra questi ultimi. Le modalita' della composizione stragiudiziale delle controversie, a livello procedurale, segue l'iter previsto per le attivita' sanzionatorie di cui al presente statuto.