Art. 15 
 
                       Disposizioni in materia 
                  di concessione della cittadinanza 
 
  1.  Ai  fini  della  concessione  della  cittadinanza  italiana   i
cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione  del
giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se  hanno  maturato  il
requisito di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  d),  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  91,  alla  data  di  recesso  del  Regno   Unito
dall'Unione europea e presentano la  domanda  entro  il  31  dicembre
2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  9
          della legge 5 febbraio  1992,  n.  91  (Nuove  norme  sulla
          cittadinanza): 
              "Art. 9 
              1. La cittadinanza italiana puo'  essere  concessa  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica,   sentito   il
          Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: 
                a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno
          degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati
          cittadini per nascita, o che e' nato nel  territorio  della
          Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente  da
          almeno tre  anni,  comunque  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 4, comma 1, lettera c); 
                b) allo straniero maggiorenne adottato  da  cittadino
          italiano  che  risiede  legalmente  nel  territorio   della
          Repubblica  da  almeno  cinque  anni  successivamente  alla
          adozione; 
                c) allo straniero che  ha  prestato  servizio,  anche
          all'estero, per almeno cinque anni  alle  dipendenze  dello
          Stato; 
                d) al cittadino di uno Stato membro  delle  Comunita'
          europee se risiede legalmente da almeno  quattro  anni  nel
          territorio della Repubblica; 
                e)  all'apolide  che  risiede  legalmente  da  almeno
          cinque anni nel territorio della Repubblica; 
                f) allo straniero che risiede  legalmente  da  almeno
          dieci anni nel territorio della Repubblica. 
              (Omissis).".