Art. 16 
 
         Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani 
 
  1.  Per  potenziare  i  servizi  consolari  prestati  ai  cittadini
italiani, sono autorizzati i seguenti interventi: 
  a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di  1  milione
di euro per l'anno  2020  per  l'acquisto,  la  ristrutturazione,  il
restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di  immobili
adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito; 
  b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e  di  1,5  milioni  di
euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2020    ad    integrazione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  170  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
  c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno  2019  per
incrementare la tempestivita' e l'efficacia dei servizi consolari. 
  2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini  e  alle
imprese, all'art. 152 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, le parole «2.870 unita'» sono  sostituite  dalle
seguenti: «2.920 unita'». Ai  fini  dell'incremento  del  contingente
previsto, e' autorizzata la spesa pari a euro  1.127.175  per  l'anno
2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021,
euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023,  euro
2.488.985 per l'anno 2024,  euro  2.538.764  per  l'anno  2025,  euro
2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per  l'anno  2027  ed  euro
2.694.157 a decorrere dall'anno 2028. 
  3. All'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma  9
e' aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa
all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1  e  3,  hanno  decorrenza
dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata  gia'
resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso
il comune di ultima residenza, a  norma  della  vigente  legislazione
anagrafica». L'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  6
settembre 1989, n. 323, e'  abrogato.  Le  dichiarazioni  di  cui  al
presente comma presentate  anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e non ancora ricevute  dall'ufficiale  di
anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data. 
  (( 3-bis. L'art. 159 del decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1.  In  aggiunta  alle  spese  di
viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi  di  servizio,  sono
rimborsate le spese di vitto e  di  alloggio  sostenute,  nei  limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per  i  viaggi  di  servizio  del
personale di ruolo». )) 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro  per
l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno  2020  e  euro  5.345.426  per
l'anno 2021, euro 5.392.334  per  l'anno  2022,  euro  5.440.181  per
l'anno 2023, euro 5.488.985  per  l'anno  2024,  euro  5.538.764  per
l'anno 2025, euro 5.589.540  per  l'anno  2026,  euro  5.641.330  per
l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente, iscritto ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per euro  5.877.175
per l'anno 2019, euro 6.299.437 per  l'anno  2020  e  euro  5.694.157
annui a decorrere dall'anno 2021. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 170 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              "Art. 170. Assegni e indennita'. 
              Il personale dell'Amministrazione degli affari  esteri,
          oltre allo stipendio e agli assegni di  carattere  fisso  e
          continuativo previsti per l'interno,  compresa  l'eventuale
          indennita' o retribuzione di posizione nella misura  minima
          prevista dalle disposizioni  applicabili,  tranne  che  per
          tali assegni sia diversamente disposto, percepisce,  quando
          e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e  gli
          uffici  consolari  di  prima  categoria,  l'indennita'   di
          servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
          occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
          in base alle disposizioni del presente decreto. 
              Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria  puo'
          essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale  suddetto
          in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
          trattamento previsto dal presente decreto. 
              Salvo i casi specificamente previsti,  le  disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
              Ai fini delle  disposizioni  della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'art. 7 comma 3, della legge 31  luglio  1975,
          n. 364. 
              Se destinato all'estero ai sensi dell'art.  34  per  un
          periodo che, anche per effetto di eventuali  proroghe,  non
          sia complessivamente superiore ad un anno, il personale  ha
          titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,
          ad eccezione dei benefici di cui agli  articoli  173,  175,
          176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo  comma
          dell'art. 200. 
              Le disposizioni di cui agli  articoli  175,  176,  178,
          179, 181 e al titolo II della parte terza  si  interpretano
          nel senso che non si applicano al personale assegnato o  in
          servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede  in
          Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
          delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere  dal
          loro   effettivo   trasferimento   presso   la    residenza
          demaniale.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 152. Contingente e durata del contratto. 
              Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
          prima categoria e gli istituti italiani di cultura  possono
          assumere personale a contratto per le proprie  esigenze  di
          servizio,   previa   autorizzazione    dell'Amministrazione
          centrale, nel limite di un contingente complessivo  pari  a
          2.920  unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono   le
          mansioni previste nei contratti individuali,  tenuto  conto
          dell'organizzazione  del  lavoro  esistente  negli   uffici
          all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto. 
              Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo  di
          quello di cui all'art. 14, comma 1,  del  decreto-legge  17
          febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 aprile 2017, n. 46.". 
              Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27  ottobre
          1988,  n.  470  (Anagrafe  e  censimento   degli   italiani
          all'estero), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. 1. I cittadini italiani che  trasferiscono  la
          loro residenza da  un  comune  italiano  all'estero  devono
          farne    dichiarazione    all'ufficio    consolare    della
          circoscrizione di immigrazione entro novanta  giorni  dalla
          immigrazione. 
              2. I cittadini italiani che risiedono  all'estero  alla
          data dell'entrata in vigore  della  presente  legge  devono
          dichiarare  la  loro  residenza   al   competente   ufficio
          consolare entro un anno dalla predetta data. 
              3.  I  cittadini  italiani  residenti  all'estero   che
          cambiano  la  residenza   o   l'abitazione   devono   farne
          dichiarazione entro novanta  giorni  all'ufficio  consolare
          nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza  o  la
          nuova abitazione. 
              4.  Le  dichiarazioni  rese  dagli  interessati  devono
          specificare i componenti  della  famiglia  di  cittadinanza
          italiana ai quali la dichiarazione stessa  si  riferisce  e
          sono  accompagnate   da   documentazione   comprovante   la
          residenza nella circoscrizione consolare. 
              5.  Le  rappresentanze  diplomatiche   e   gli   uffici
          consolari provvedono comunque  a  svolgere  ogni  opportuna
          azione  intesa  a   promuovere   la   presentazione   delle
          dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base
          delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi,  per
          quanto  possibile,  della  collaborazione  delle  pubbliche
          autorita'  locali,  per  ottenere   la   segnalazione   dei
          nominativi   dei   cittadini   italiani   residenti   nelle
          rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti. 
              6.  Le  notizie   recate   dalle   dichiarazioni   sono
          registrate  dagli  uffici   consolari   interessati   negli
          schedari istituiti a norma dell'art.  67  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti
          i termini per la presentazione delle dichiarazioni  di  cui
          al presente articolo, gli uffici  consolari  provvedono  ad
          iscrivere  d'ufficio  nei  predetti  schedari  i  cittadini
          italiani che non abbiano presentato  le  dichiarazioni,  ma
          dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in  base
          ai dati in loro possesso. 
              7.  Una  copia  autentica  della  dichiarazione  o,  in
          mancanza di questa,  l'iscrizione  d'ufficio  e'  trasmessa
          entro  centottanta   giorni   dall'ufficio   consolare   al
          Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e
          per  le  successive,  immediate  comunicazioni  al   comune
          italiano competente. 
              8.  Altra  copia  autentica  della   dichiarazione   e'
          trasmessa all'ufficio  consolare  della  circoscrizione  di
          provenienza. 
              9. La richiesta agli uffici  consolari,  da  parte  dei
          cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti
          e certificati deve essere accompagnata, qualora  non  siano
          gia' state rese, dalle dichiarazioni  di  cui  al  presente
          articolo. In mancanza  di  tali  dichiarazioni  gli  uffici
          consolari  corrisponderanno  alla  richiesta,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma
          6. 
              9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio
          consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla
          data di presentazione della stessa, qualora non  sia  stata
          gia' resa la dichiarazione di  trasferimento  di  residenza
          all'estero presso il comune di ultima  residenza,  a  norma
          della vigente legislazione anagrafica.".