Art. 17 
 
Disposizioni in materia di prestazioni (( di sicurezza sociale  e  ))
  sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale 
 
  1. In caso di  recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea  in
assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia  ((
di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie )) dei  cittadini  ((
del Regno Unito )), degli apolidi e dei rifugiati che  sono  soggetti
alla legislazione del Regno  Unito,  nonche'  dei  loro  familiari  e
superstiti, a condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si
applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento  (CE)  n.  883/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 
  2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma
1, le autorita' e le istituzioni  competenti  italiane  applicheranno
nei confronti delle autorita' e istituzioni del Regno Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento  (CE)  n.
987/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  settembre
2009, che stabilisce la modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) 883/2004. 
  (( 2-bis. Al fine di  assicurare  la  tutela  della  salute  e  con
l'obiettivo di adempiere alle accresciute  attivita'  demandate  agli
uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso
del Regno Unito dall'Unione europea, in materia  di  controlli  sulle
importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della  salute,
in deroga alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  senza  il  previo
espletamento delle procedure di mobilita'  di  cui  all'art.  30  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  autorizzato  ad
assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato,
nel  triennio  2019-2021,  mediante  apposita  procedura  concorsuale
pubblica per esami, un  contingente  di  personale  di  sessantasette
unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario
tecnico della prevenzione. 
  2-ter.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma  2-bis,
quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro  423.614  per
l'anno 2019 e in  euro  3.388.911  a  decorrere  dall'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Per la parte  degli  oneri  relativi  alle
competenze accessorie e' incrementato  il  pertinente  fondo  risorse
decentrate del Ministero della salute. 
  2-quater. Per le finalita' di cui  al  comma  2-bis,  la  dotazione
organica di cui alla tabella A allegata  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11  febbraio  2014,
n. 59, come  modificata  dall'art.  1,  comma  358,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  sessantasette  unita'  di
personale  non  dirigenziale  appartenenti  all'area  III,  posizione
economica F1. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2004  relativo  al
          coordinamento  dei  sistemi   di   sicurezza   sociale   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L  166.  -  Il
          testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in
          base alla rettifica  pubblicata  nella  G.U.U.E.  7  giugno
          2004, n. L 200. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  987/2009  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009   che
          stabilisce le modalita'  di  applicazione  del  regolamento
          (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei  sistemi  di
          sicurezza sociale e' pubblicato nella G.U.U.E.  30  ottobre
          2009, n. L 284. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art.  30.   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse 
              1. Le amministrazioni possono ricoprire  posti  vacanti
          in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
          all'art.  2,  comma  2,  appartenenti   a   una   qualifica
          corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
          che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Le  amministrazioni,
          fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le   competenze
          professionali  richieste,  pubblicano  sul   proprio   sito
          istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta  giorni,
          un bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono
          ricoprire attraverso  passaggio  diretto  di  personale  di
          altre amministrazioni, con  indicazione  dei  requisiti  da
          possedere. In via sperimentale e fino  all'introduzione  di
          nuove  procedure  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard di personale delle amministrazioni pubbliche,  per
          il  trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di   differenti
          ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
          non  e'   richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza, la quale dispone il trasferimento  entro  due
          mesi dalla richiesta dell'amministrazione di  destinazione,
          fatti salvi i termini per il preavviso e a  condizione  che
          l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale  di
          posti    vacanti    superiore    all'amministrazione     di
          appartenenza. Per agevolare le procedure  di  mobilita'  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  istituisce   un   portale   finalizzato
          all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di  cui  all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.". 
              - La tabella A allegata al decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento
          di organizzazione del Ministero della salute) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 358 dell'art. 1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              "358. Per le finalita' di cui ai commi 355  e  356,  la
          dotazione organica del Ministero della salute di  cui  alla
          tabella A allegata al regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          59, e'  incrementata  di  210  posizioni  dirigenziali  non
          generali delle professionalita'  sanitarie  nonche'  di  80
          unita' di personale non dirigenziale appartenenti  all'Area
          III, posizione economica F1, e di 28  unita'  di  personale
          non  dirigenziale  appartenenti  all'Area   II,   posizione
          economica F1.".