(( Art. 17 quater 
 
                Disposizioni in materia aeroportuale 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente  sistema  di
distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e
di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto
aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e  merci,  i
vettori comunitari e del Regno Unito possono, in  via  transitoria  e
comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad
operare collegamenti di linea «point to point»,  mediante  aeromobili
del tipo «narrow body» (corridoio unico),  tra  lo  scalo  di  Milano
Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti  della  definita
capacita' operativa dello scalo di Milano Linate e  a  condizione  di
reciprocita'. ))