Art. 21 
 
Contributo straordinario  per  il  Comune  de  L'Aquila  e  ulteriori
  provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere 
 
  1. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:
(( «Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro annui.» )); 
    (( b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000  euro  per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo
2-bis,  comma  32,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
per l'espletamento  delle  pratiche  relative  ai  comuni  fuori  del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere di cui all'articolo  67-ter,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134». )) 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5  milioni
di euro per l'anno 2019 (( e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 )),
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo  7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71. 
  (( 2-bis. All'articolo 1-septies, comma  1,  del  decreto-legge  29
maggio 2018, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2018, n. 89, le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento  di  recupero  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del  9  marzo  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». ))