Art. 23 
 
Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite
  dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo,  Lazio,
  Marche e Umbria 
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all' articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  (( «2-bis. L'affidamento degli incarichi  di  progettazione  e  dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori
a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure
negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del
2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
presente  decreto.  Fatta  eccezione  per  particolari  e  comprovate
ragioni  connesse  alla  specifica  tipologia   e   alla   dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal
comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
Agli   oneri   derivanti   dall'affidamento   degli   incarichi    di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di  cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»; )) 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali
danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con
scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C"  ((
o "E" limitatamente a livello operativo "L4" )), i  comuni,  d'intesa
con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresi'  curare
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di  contributo  e  di
tutti gli adempimenti conseguenti.  ((  Con  ordinanza  commissariale
sono definiti le modalita' e i criteri  per  la  regolamentazione  di
quanto disposto dal presente comma.»; )) 
  (( b-bis) nel titolo  I,  capo  I-bis,  dopo  l'articolo  4-ter  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed  amovibili)  -
1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del  territorio,  nei
comuni di cui agli allegati 1 e  2  che  presentano  una  percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili  con  esito
"E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto  agli  edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari  di  immobili
distrutti  o  gravemente  danneggiati   dagli   eventi   sismici   e'
consentita,  previa  autorizzazione  comunale,   l'installazione   di
strutture temporanee e  amovibili,  sul  terreno  ove  si  trovano  i
medesimi immobili o  su  altro  terreno  di  proprieta'  ubicato  nel
territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica
o su terreno anche non di proprieta' o su altro  terreno  su  cui  si
vanti un  diritto  reale  di  godimento,  previa  acquisizione  della
dichiarazione di  disponibilita'  da  parte  della  proprieta'  senza
corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte  della
pubblica amministrazione, dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da
apposito atto comunale, o sulle aree di cui  all'articolo  4-ter  del
presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza
di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato,  i  soggetti  di
cui al primo periodo  provvedono,  con  oneri  a  loro  carico,  alla
demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui
al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»; 
  b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma  1,  per
gli immobili di interesse culturale ai sensi del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli  esiti  "agibile  con
provvedimenti", "parzialmente agibile"  e  "inagibile"  delle  schede
A-DC e B-DP di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli  esiti  "B",
"C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  2011»;
)) 
    c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13
e' sostituito dal seguente: «13. La selezione dell'impresa esecutrice
da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente
tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui
all'articolo 30.»; 
    d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.
L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi
previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»; 
  (( d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1: 
  1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Gli  interventi
di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario  n.
63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese  di  proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di  importanza
essenziale ai fini della ricostruzione.»; 
  2) all'ultimo periodo, le  parole:  «al  precedente  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»; )) 
    e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  «2  per
cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui  lo  0,5
per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6  e'
sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni
culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui
al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»; 
  (( e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi  contemporanei  che  non  trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»; 
  e-ter) all'articolo 48: 
  a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del
decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  versano  le  somme  oggetto  di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un
massimo di 120 rate  mensili  di  pari  importo,  con  il  versamento
dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque  rate  entro
il  15  ottobre  2019;  su  richiesta   del   lavoratore   dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata  anche  dal
sostituto d'imposta.»; 
  b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Gli
adempimenti  e   i   pagamenti   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  15  ottobre
2019, anche mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di  120  rate
mensili   di   pari   importo,   con   il   versamento   dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre
2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;  su  richiesta  del
lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta.» 
  1-bis. Per i comuni con popolazione superiore  a  30.000  abitanti,
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al
comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi
urgenti di manutenzione straordinaria o  di  messa  in  sicurezza  su
strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il  bilancio
dell'anno 2018  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, onde attenuare  gli  effetti  delle
disposizioni di cui al comma  897  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5  milioni.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. ))