(( Art. 23 bis Disposizioni in materia di continuita' dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020»; b) al comma 1, alinea, le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e dopo le parole: «siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «nonche' nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»; c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»; d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020»; e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: «b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». ))