Art. 25 
 
            Compensazione ai comuni delle minori entrate 
             a seguito di esenzione di imposte comunali 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino  a  «dovuta»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal  1°  (gradi)  gennaio
2019 fino al 31 dicembre 2020,»; 
    b)  al  comma  998,   le   parole   «regolamento   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»
(( , le parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e  autonomie
locali,» sono soppresse )) e le  parole  «definite  le  modalita'  di
attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole  «stabiliti  i
criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati
del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 (( , pari a 5 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo  saldo  netto
da finanziare, )) si provvede ai sensi dell'articolo 29.