Art. 29 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20  e  25
pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a  84,928
milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l'anno
2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si
provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2019,   allo   scopo,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e
2020  e  a  59,990  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei
residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni
di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  rifinanziata  dalla  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    d) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e
2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo
netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  «Politiche
economiche-finanziare  e  di  bilancio  e  di  tutela  della  finanza
pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi
di imposte» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, nei medesimi anni. 
  ((  1-bis.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   dell'articolo
4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal  2019  al
2023,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.".