Art. 22 
 
 
Misure relative al personale tecnico  in  servizio  presso  gli  enti
          locali e gli uffici speciali per la ricostruzione 
 
  01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, le parole: «31 dicembre 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2019». 
  1. All'articolo 50 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera a), le parole  «nella  misura  massima  di
cento unita'» sono soppresse; 
    b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «e' corrisposto con
oneri  a  carico  esclusivo  del  Commissario   straordinario»   sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «,  il  quale  provvede  direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello  Stato  o  ente
locale»; 
    c)  al  comma  7,  lettera  c),  dopo  le   parole   «Commissario
Straordinario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   previa   verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari. Al  Commissario  straordinario  e
agli esperti di cui al comma 6  sono  riconosciute,  ai  sensi  della
vigente disciplina in materia e comunque nel  limite  complessivo  di
euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro  80.000  per  l'anno  2020,  le
spese di viaggio, vitto e alloggio  connesse  all'espletamento  delle
attivita' demandate, nell'ambito  delle  risorse  gia'  previste  per
spese di missione,  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3». 
  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «,  fino  a  settecento
unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse»; 
  0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse
all'espletamento  dei  compiti  demandati  per   la   riparazione   e
ricostruzione  degli  immobili  danneggiati  dall'evento  sismico   e
dell'andamento delle  richieste  di  contributo,  ferma  restando  la
deroga di cui al  comma  1-bis,  il  Commissario  straordinario  puo'
autorizzare con proprio provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione  e  i  comuni  a   stipulare,   nei   limiti   previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,
e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2018,  n.  96,
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del  presente
articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo  tecnico
o amministrativo-contabile da impiegare  esclusivamente  nei  servizi
necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di
euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Ai
relativi oneri si fa  fronte  mediante  corrispondente  utilizzo  del
fondo derivante dal  riaccertamento  dei  residui  passivi  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  ordinanze  commissariali   si
provvede alla ripartizione del personale  autorizzato  fra  gli  enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per  la
regolamentazione del presente comma»; 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le  esigenze  di
cui al comma 1»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  anche  stipulando
contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di
professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di  non  iscrizione  o
avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di  cui
all'articolo 34 del presente decreto»; 
    b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per  una
sola volta e» sono soppresse e le  parole  «31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019 e comunque nel  rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea»; 
    c) il comma 3-quinquies e' abrogato. 
  3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «dalla legge 7 agosto 2012,  n.
134,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e'  assegnato  temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e». 
  4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, al primo periodo, le parole: «e  di  consentire  la  progressiva
cessazione  delle  funzioni  commissariali,  con  riassunzione  delle
medesime  da  parte  degli  enti  ordinariamente   competenti»   sono
soppresse. 
  4-bis.  Al  comma  5,  terzo  periodo,  dell'articolo  67-ter   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  le  parole:  «al  personale  in
servizio al 30 settembre 2018» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di
cui al presente comma». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 48, comma 7, del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche'   sospensione   di   termini   amministrativi).   -
          (Omissis). 
                7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui  all'art.  1,  sono  esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art.  2,  comma
          2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti
          effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
          in esecuzione di quanto stabilito dal  presente  decreto  e
          dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti
          della   registrazione   eseguita   secondo   le   modalita'
          disciplinate  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non  si
          procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle
          istanze e ai documenti di cui al precedente  periodo,  gia'
          versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
          di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.». 
              - Si riporta l'art. 50,  del  citato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 50 (Struttura del Commissario  straordinario  e
          misure   per   il   personale   impiegato   in    attivita'
          emergenziali).   -   1.   Il   Commissario   straordinario,
          nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera  con
          piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile  in
          relazione   alle    risorse    assegnate    e    disciplina
          l'articolazione interna della struttura  anche  in  aree  e
          unita' organizzative con  propri  atti  in  relazione  alle
          specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
          struttura  e'   riconosciuto   il   trattamento   economico
          accessorio corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          nel caso in cui  il  trattamento  economico  accessorio  di
          provenienza   risulti   complessivamente   inferiore.    Al
          personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'  di
          amministrazione  della   Presidenza   del   Consiglio   dei
          ministri. 
                2. Ferma restando  la  dotazione  di  personale  gia'
          prevista dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
          ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
          unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici
          speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto
          di  regioni   e   comuni   ovvero   presso   la   struttura
          commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
          raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di
          cui all'art. 2, comma 2. 
                3.  Nell'ambito  del  contingente  dirigenziale  gia'
          previsto dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
          funzioni  di  livello   dirigenziali   non   generale.   Le
          duecentoventicinque unita' di personale di cui al  comma  2
          sono individuate: 
                  a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  delle  quali  dieci   unita'   sono
          individuate tra il personale in servizio  presso  l'Ufficio
          speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
          istituito dall'art. 67-ter, comma 2, del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Il  personale  di  cui  alla
          presente lettera e' collocato, ai sensi dell'art. 17, comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
          ricostruzione  nei   territori   del   cratere   abruzzese,
          l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per   il   biennio
          2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
          di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle  risorse
          rimborsate dalla struttura  del  Commissario  straordinario
          per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
          comando  di  cui  al  primo   periodo,   attingendo   dalle
          graduatorie delle procedure concorsuali bandite  e  gestite
          in attuazione di quanto previsto dall'art. 67-ter, commi  6
          e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  per
          le quali e' disposta la proroga di  validita'  fino  al  31
          dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17,
          comma  14,  della  legge  n.  127  del  1997,   senza   che
          l'amministrazione  di  appartenenza   abbia   adottato   il
          provvedimento di fuori ruolo o di  comando,  lo  stesso  si
          intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
          di disponibilita' da parte degli interessati  che  prendono
          servizio alla data indicata nella richiesta; 
                  b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
          organi di amministrazione; 
                  c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
          attivita' tecnico-ingegneristiche. 
                3-bis.  Il  trattamento  economico  fondamentale   ed
          accessorio   del   personale   pubblico   della   struttura
          commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
          di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': 
                  a) le amministrazioni statali di  provenienza,  ivi
          comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
          ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
          a proprio carico esclusivo, al  pagamento  del  trattamento
          economico   fondamentale,   nonche'   dell'indennita'    di
          amministrazione. Qualora  l'indennita'  di  amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
                  b) per  le  amministrazioni  pubbliche  diverse  da
          quelle di cui alla  lettera  a)  il  trattamento  economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario straordinario; 
                  c) ogni altro emolumento accessorio e'  corrisposto
          con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario,
          il quale provvede  direttamente  ovvero  mediante  apposita
          convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
          ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale. 
                3-ter. Al personale dirigenziale di cui  al  comma  3
          sono riconosciute una retribuzione di posizione  in  misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
          specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della
          disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'  della
          prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
          al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e  c)  del
          comma   7.   Il   trattamento   economico   del   personale
          dirigenziale  di  cui  al  presente  comma  e'  corrisposto
          secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
          comma  3-bis.  Il  Commissario  straordinario  provvede  al
          rimborso  delle  somme  anticipate  dalle   amministrazioni
          statali di appartenenza del personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale   assegnato   alla   struttura   commissariale
          mediante versamento ad apposito capitolo  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
          competenza all'apposito capitolo dello stato di  previsione
          dell'amministrazione di appartenenza. 
                3-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter si applicano anche al personale di  cui  all'art.  2,
          commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica  9
          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228
          del 29 settembre 2016. 
                3-quinquies. Alle spese per  il  funzionamento  della
          struttura commissariale si provvede con  le  risorse  della
          contabilita' speciale prevista dall'art. 4, comma 3. 
                4.  Per  la  risoluzione  di  problematiche   tecnico
          contabili il commissario straordinario puo' richiedere,  ai
          sensi dell'art. 53, comma 5,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il  supporto
          di un dirigente generale della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato con funzioni di studio. A tale fine,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, sono ridefiniti  i  compiti  del  dirigente
          generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 
                5. Per la definizione dei criteri di cui all'art.  5,
          comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale
          di un comitato tecnico scientifico composto da  esperti  di
          comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
          sismica, tutela e valorizzazione dei beni  culturali  e  di
          ogni   altra   professionalita'   che   dovesse    rendersi
          necessaria,  in  misura  massima  di  quindici  unita'.  La
          costituzione e il funzionamento del comitato sono  regolati
          con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2.
          Per la partecipazione al comitato tecnico  scientifico  non
          e'  dovuta  la  corresponsione  di  gettoni  di   presenza,
          compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
          derivanti da eventuali rimborsi spese per  missioni  si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8. 
                6. Per gli esperti di cui all'art. 2,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,
          ove provenienti da  altra  amministrazione  pubblica,  puo'
          essere disposto il  collocamento  fuori  ruolo  nel  numero
          massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
          finanziaria, all'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per
          tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
          organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
          posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Il
          Commissario straordinario nomina con proprio  provvedimento
          gli esperti di cui all'art. 2, comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. 
                7. Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma  2,  nei
          limiti delle risorse disponibili: 
                  a) al personale non  dirigenziale  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 lettera a),  direttamente
          impegnato nelle attivita' di cui all'art.  1,  puo'  essere
          riconosciuta la corresponsione di compensi per  prestazioni
          di lavoro  straordinario  nel  limite  massimo  di  75  ore
          mensili  effettivamente  svolte,  oltre   a   quelle   gia'
          autorizzate dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  dal  1°
          ottobre 2016 e fino al 31  dicembre  2016  nonche'  40  ore
          mensili, oltre a quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi
          ordinamenti, dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre
          2018; 
                  b) al personale  dirigenziale  ed  ai  titolari  di
          incarichi  di  posizione  organizzativa   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
          impegnato nelle attivita' di cui all'art.  1,  puo'  essere
          attribuito  un  incremento   del   30   per   cento   della
          retribuzione mensile di posizione prevista  dai  rispettivi
          ordinamenti, commisurata ai giorni  di  effettivo  impiego,
          dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e  dal  1°  gennaio
          2017 e sino al 31 dicembre 2018, del  20  per  cento  della
          retribuzione mensile di posizione, in  deroga,  per  quanto
          riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  c) al personale di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
          30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto  dei
          risultati   conseguiti   su   specifici   progetti   legati
          all'emergenza    e    alla    ricostruzione,    determinati
          semestralmente  dal   Commissario   straordinario,   previa
          verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte  degli
          obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari.  Al
          Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma  6
          sono riconosciute, ai sensi  della  vigente  disciplina  in
          materia e comunque nel limite complessivo  di  euro  80.000
          per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le  spese
          di viaggio,  vitto  e  alloggio  connesse  all'espletamento
          delle attivita' demandate, nell'ambito delle  risorse  gia'
          previste per spese di missione, a valere sulla contabilita'
          speciale di cui all'art. 4, comma 3.». 
                7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
          b)  e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti   pubblici
          impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3. 
                8. All'attuazione del presente articolo si  provvede,
          ai sensi dell'art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni  di
          euro per l'anno  2016  e  15  milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
          oneri  si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro  il
          limite massimo di 3,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni  2017  e  2018.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
          Commissario straordinario, adottati ai sensi  dell'art.  2,
          comma 2, sono stabilite le modalita'  di  liquidazione,  di
          rimborso e di eventuale anticipazione alle  amministrazioni
          di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,  3-ter
          e 3-quater, delle necessarie risorse economiche. 
                9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,
          lettera a), il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  di   strutture   e
          personale delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          che provvedono, nell'ambito delle risorse gia'  disponibili
          nei   pertinenti   capitoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione interessata, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario  puo'
          stipulare apposite convenzioni, ai fini  dell'esercizio  di
          ulteriori e specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento di  ulteriori  e
          specifiche  attivita'  di  controllo  sulla   ricostruzione
          pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e
          con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
          maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse  della
          contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3. 
                9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
          di servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa
          della vita civile delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
          ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
          civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
          servizio civile di cui all'art. 19  della  legge  8  luglio
          1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni  per
          l'anno 2016. 
                9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis  si  provvede,
          quanto  a  euro  139   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,  quanto
          a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della
          dotazione  della  seconda  sezione   del   Fondo   previsto
          dall'art. 9, comma 1, lettera  g),  della  legge  6  giugno
          2016, n. 106.». 
              -  Si  riporta  l'art.   4,   comma   3,   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - (Omissis). 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 50-bis, del citato decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 50-bis (Disposizioni concernenti  il  personale
          dei Comuni e del Dipartimento della protezione  civile).  -
          1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1,  in
          ordine alla  composizione  degli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, tenuto conto degli  eventi  sismici  di  cui
          all'art.  1,  e  del  conseguente  numero  di  procedimenti
          facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1  e  2,  gli
          stessi possono assumere con contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato, in deroga ai  vincoli  di  contenimento  della
          spesa di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557  e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di
          spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni
          di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per  l'anno
          2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
          tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi  oneri
          si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per  l'anno
          2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
          dell'art. 52 e, nel limite  di  9,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
          risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3. 
                1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie  previste
          dal comma 1 e delle unita' di  personale  assegnate  con  i
          provvedimenti di cui al comma  2,  i  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2 possono, con efficacia  limitata  agli  anni
          2017 e  2018,  incrementare  la  durata  della  prestazione
          lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia'  in
          essere   con   professionalita'   di   tipo    tecnico    o
          amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento  della
          spesa di  personale  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
          all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296. 
                1-ter. Sulla  base  delle  specifiche  e  riscontrate
          esigenze connesse all'espletamento  dei  compiti  demandati
          per  la  riparazione   e   ricostruzione   degli   immobili
          danneggiati  dall'evento  sismico  e  dell'andamento  delle
          richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al
          comma 1-bis, il Commissario straordinario puo'  autorizzare
          con  proprio  provvedimento  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione e i comuni a stipulare, nei  limiti  previsti
          dall'art. 36, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  dall'art.  19  del  decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  e  dall'art.  1,   comma   3,   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  ulteriori
          contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
          2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del
          presente  articolo,  fino  a  200  unita'  complessive   di
          personale di tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile  da
          impiegare  esclusivamente  nei   servizi   necessari   alla
          ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro
          per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai
          relativi  oneri  si  fa  fronte   mediante   corrispondente
          utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui
          passivi ai sensi dell'art. 49, comma  2,  lettera  a),  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla
          ripartizione  del  personale  autorizzato  fra   gli   enti
          destinatari e  alla  definizione  dei  tempi,  modalita'  e
          criteri per la regolamentazione del presente comma. 
                2. Con provvedimento del  Commissario  straordinario,
          sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile  e
          previa deliberazione della cabina  di  coordinamento  della
          ricostruzione,  istituita  dall'art.  1,  comma   5,   sono
          determinati i profili professionali ed  il  numero  massimo
          delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
          ad assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  anche
          stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione,
          qualora si  tratti  di  professionisti,  e  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  di  non   iscrizione   o   avvenuta
          sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui
          all'art. 34  del  presente  decreto.  Il  provvedimento  e'
          adottato sulla base delle richieste che i  Comuni  avanzano
          al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                3. Le assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
          attingere dalle  graduatorie  vigenti,  formate  anche  per
          assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
          compatibili con le esigenze. E' data facolta' di  attingere
          alle  graduatorie   vigenti   di   altre   amministrazioni,
          disponibili  nel  sito  del  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Qualora   nelle   graduatorie    suddette    non    risulti
          individuabile   personale   del    profilo    professionale
          richiesto, il Comune puo' procedere  all'assunzione  previa
          selezione pubblica, anche per soli titoli,  sulla  base  di
          criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
                3-bis. Nelle more dell'espletamento  delle  procedure
          previste dal comma 3 e limitatamente  allo  svolgimento  di
          compiti  di  natura   tecnico-amministrativa   strettamente
          connessi   ai    servizi    sociali,    all'attivita'    di
          progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
          servizi e delle forniture, all'attivita' di  direzione  dei
          lavori  e  di  controllo  sull'esecuzione  degli   appalti,
          nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni  di
          cui  agli  allegati  1  e  2,  in  deroga  ai  vincoli   di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'art.  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, possono  sottoscrivere  contratti
          di  lavoro  autonomo   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma
          6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
          durata non superiore al 31 dicembre 2017.  I  contratti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa   di   cui   al
          precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata
          non superiore al 31 dicembre 2019 e comunque  nel  rispetto
          dei limiti  temporali  previsti  dalla  normativa  europea,
          limitatamente alle unita' di personale che  non  sia  stato
          possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3. 
                3-ter. I contratti previsti dal comma  3-bis  possono
          essere  stipulati,  previa  valutazione   dei   titoli   ed
          apprezzamento della sussistenza di  un'adeguata  esperienza
          professionale, esclusivamente con esperti di particolare  e
          comprovata specializzazione  anche  universitaria  di  tipo
          amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
          e  collegi  professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
          della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo
          tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere  pubbliche.
          Ai fini  della  determinazione  del  compenso  dovuto  agli
          esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore  alle
          voci  di  natura  fissa  e  continuativa  del   trattamento
          economico previsto per il personale dipendente appartenente
          alla categoria D dalla contrattazione collettiva  nazionale
          del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
          previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'
          delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 
                3-quater. Le assegnazioni delle risorse  finanziarie,
          necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
          comma  3-bis,  sono  effettuate   con   provvedimento   del
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita'  per
          ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
          autonomo di collaborazione coordinata e  continuativa.  Con
          uno o piu'  provvedimenti  adottati  secondo  le  modalita'
          previste dal precedente periodo e' disposta  l'assegnazione
          delle risorse finanziarie necessarie per  il  rinnovo  fino
          alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti  previsti  dal
          comma 3-bis. 
                3-quinquies. 
                3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,
          3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
          interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
          cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
          complessivamente  previste  dai  sopra  citati   commi   e'
          riservata  alle  Province  per  le  assunzioni   di   nuovo
          personale a tempo determinato,  per  le  rimodulazioni  dei
          contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
          le modalita' previste  dal  comma  1-bis,  nonche'  per  la
          sottoscrizione  di  contratti   di   lavoro   autonomo   di
          collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
          del  Commissario  straordinario,  sentito   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
          della  cabina   di   coordinamento   della   ricostruzione,
          istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i  profili
          professionali  ed  il  numero  massimo  delle   unita'   di
          personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
          per le esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
          richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Con
          il  medesimo  provvedimento  sono  assegnate   le   risorse
          finanziarie per la sottoscrizione dei contratti  di  lavoro
          autonomo  di  collaborazione  coordinata   e   continuativa
          previsti dai commi 3-bis e 3-ter. 
                3-septies. Nei casi in cui con  ordinanza  sia  stata
          disposta la chiusura di uffici pubblici, in  considerazione
          di situazioni  di  grave  stato  di  allerta  derivante  da
          calamita' naturali di  tipo  sismico  o  meteorologico,  le
          pubbliche  amministrazioni   che   hanno   uffici   situati
          nell'ambito territoriale definito  dalla  stessa  ordinanza
          che ne abbia disposto la chiusura verificano se  sussistono
          altre  modalita'  che  consentano  lo   svolgimento   della
          prestazione lavorativa  da  parte  dei  propri  dipendenti,
          compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
          impedimento  oggettivo  e  assoluto   ad   adempiere   alla
          prestazione lavorativa, per causa comunque  non  imputabile
          al  lavoratore,  le  stesse  amministrazioni   definiscono,
          d'intesa con il lavoratore medesimo, un  graduale  recupero
          dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un  arco
          temporale  anche  superiore  a  un  anno,  salvo   che   il
          lavoratore non chieda di utilizzare i permessi  retribuiti,
          fruibili a scelta in  giorni  o  in  ore,  contemplati  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
          a fattispecie diverse. 
                4.  Al  fine   di   far   fronte   all'eccezionalita'
          dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni  di
          emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'art.  1,
          il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere,  con
          contratti di lavoro a tempo determinato della durata di  un
          anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale,  con
          professionalita' di tipo tecnico o amministrativo,  per  lo
          svolgimento delle attivita'  connesse  alla  situazione  di
          emergenza, con le modalita' e secondo le procedure  di  cui
          al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il  limite
          complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno  2016  e  di
          960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 52. 
                5. Con ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, adottate  ai  sensi  dell'art.  5  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  deroga  alla
          normativa vigente e  fino  alla  scadenza  dello  stato  di
          emergenza puo' essere autorizzata la proroga  dei  rapporti
          di lavoro a tempo determinato,  purche'  nel  rispetto  del
          limite  massimo  imposto  dalle  disposizioni   dell'Unione
          europea,  dei  rapporti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, nonche'  dei  contratti  per  prestazioni  di
          carattere intellettuale in  materie  tecnico-specialistiche
          presso le componenti e le strutture operative del  Servizio
          nazionale della protezione civile,  direttamente  impegnate
          nella   gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le
          disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti  in
          essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge  11
          novembre   2016,   n.    205.    Agli    oneri    derivanti
          dall'applicazione delle ordinanze  adottate  in  attuazione
          del presente articolo si provvede esclusivamente  a  valere
          sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente   nei
          bilanci delle amministrazioni interessate,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 2-bis, comma 32, del  decreto-legge
          16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2-bis (Modifiche al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici). - (Omissis). 
                32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici  territoriali  per
          la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'art. 3
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          4013 del 23  marzo  2012  e  del  decreto  del  Commissario
          delegato per la ricostruzione -  Presidente  della  Regione
          Abruzzo n. 131 del  29  giugno  2012,  sono  soppressi.  E'
          altresi' soppresso il Comitato  di  Area  omogenea  di  cui
          all'art. 4 del decreto  del  Commissario  delegato  per  la
          ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del
          29 giugno 2012. Tutte le competenze  affidate  agli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1  del
          decreto del Commissario delegato  per  la  ricostruzione  -
          Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno  2012
          sono trasferite all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione
          dei comuni del cratere, istituito dall'art.  67-ter,  comma
          2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134.  Il
          personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso
          gli Uffici territoriali  per  la  ricostruzione,  assegnato
          alle aree omogenee ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'
          assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni
          del  cratere  e  continua  a  svolgere  le   attivita'   di
          competenza  dei  soppressi  Uffici  territoriali   per   la
          ricostruzione  sotto  la  direzione  e   il   coordinamento
          esclusivi  del  titolare  dell'Ufficio  speciale   per   la
          ricostruzione dei  comuni  del  cratere,  che  con  propria
          determinazione provvede anche alla  sistemazione  logistica
          del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data
          del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali  per  la
          ricostruzione, assunto a tempo determinato dai  comuni,  e'
          trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti
          in essere.  Nelle  more  della  soppressione  degli  Uffici
          territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio
          speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento  di
          cui all'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle
          aree  omogenee,  tutti  i  provvedimenti  organizzativi   e
          gestionali necessari al fine di  garantire  lo  svolgimento
          delle attivita' di competenza degli Uffici territoriali per
          la ricostruzione e gestire con gradualita' il  processo  di
          soppressione di detti Uffici.  L'Ufficio  speciale  per  la
          ricostruzione  dei  comuni  del   cratere   puo',   tramite
          convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi
          degli Uffici territoriali per la  ricostruzione  soppressi,
          cui affidare  in  tutto  o  in  parte  i  compiti  gia'  di
          competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati  i
          sindaci coordinatori delle aree omogenee. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 990, della citata legge 30
          dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                990. Allo scopo  di  assicurare  il  proseguimento  e
          l'accelerazione del processo di  ricostruzione  il  termine
          della gestione straordinaria di cui all'art.  1,  comma  4,
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e'
          prorogato  fino  al  31  dicembre  2020,  ivi  incluse   le
          previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
          annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
          in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
          di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
          prorogato fino alla data  di  cui  al  periodo  precedente,
          salva espressa rinunzia degli interessati. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 67-ter, del citato decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    67-ter     (Gestione     ordinaria     della
          ricostruzione). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012,  la
          ricostruzione e ogni intervento necessario per  favorire  e
          garantire il ritorno alle normali condizioni di vita  nelle
          aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla
          base del riparto di competenze previsto dagli articoli  114
          e seguenti della Costituzione,  in  maniera  da  assicurare
          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi
          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi
          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale
          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al
          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
                2. Per i fini di cui al comma 1  e  per  contemperare
          gli interessi  delle  popolazioni  colpite  dal  sisma  con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui
          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art.  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77. Tali Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla
          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la
          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e
          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei
          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e
          successive   modificazioni,   garantendo    gli    standard
          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
          all'art. 67-bis, comma 5, del presente decreto,  assicurano
          nei  propri  siti  internet  istituzionali  un'informazione
          trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi   ed   eseguono   il
          controllo dei processi di ricostruzione e di  sviluppo  dei
          territori, con particolare  riferimento  ai  profili  della
          coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia  delle
          opere eseguite rispetto al  progetto  approvato  attraverso
          controlli  puntuali  in  corso   d'opera,   nonche'   della
          congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli   Uffici   curano,
          altresi',   l'istruttoria   finalizzata   all'esame   delle
          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
          privati sulla base dei criteri e degli indirizzi  formulati
          dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici
          coinvolti nel procedimento amministrativo. 
                3. L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del  cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di  cui
          al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al  regio  decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611. A  ciascuno  dei  titolari  degli
          Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo  e'
          attribuito un  trattamento  economico  onnicomprensivo  non
          superiore a 200.000 euro annui,  al  lordo  degli  oneri  a
          carico dell'amministrazione. 
                4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie
          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei
          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di
          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma  2,
          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
          di categoria presenti nel territorio. 
                5.  Al  fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione
          Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e  i
          comuni del cratere sono autorizzati,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 76, commi 4 e 7,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'art.  4,
          comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, l'efficacia delle graduatorie  formatesi  all'esito
          delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'
          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi
          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del
          presente articolo. In  considerazione  delle  assunzioni  a
          tempo indeterminato effettuate, la dotazione  organica  dei
          comuni   interessati   e'   incrementata    nella    misura
          corrispondente al  personale  assegnato  a  ciascun  comune
          nell'ambito del contingente di cui al presente comma. 
                6.  Al  fine   di   fronteggiare   la   ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici verificatisi nella  regione
          Abruzzo  il  giorno  6  aprile  2009,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga  a
          quanto previsto dall'art. 3,  comma  102,  della  legge  24
          dicembre 2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          fino a 100  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
          procedure   selettive   pubbliche.   Tale   personale    e'
          temporaneamente assegnato fino  a  50  unita'  agli  Uffici
          speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle  province
          interessate e fino a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla
          cessazione  delle  esigenze  della  ricostruzione  e  dello
          sviluppo del territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile
          2009,  tale  personale  e'  assegnato  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  per  finalita'  connesse  a
          calamita' e  ricostruzione,  secondo  quanto  disposto  con
          apposito regolamento ai sensi dell'art.  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente
          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo
          quanto previsto dall'art.  2  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95. 
                7. Le procedure concorsuali di cui ai  commi  5  e  6
          sono bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione
          del   progetto   di   riqualificazione   delle    pubbliche
          amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
          luglio 1994, su delega delle  amministrazioni  interessate.
          La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
          Consiglio dei ministri. 
                8. Nell'ambito delle intese di cui al  comma  3  sono
          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i
          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui
          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a
          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi
          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture
          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune
          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale
          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione
          del personale agli enti di  cui  al  comma  5.  Gli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel
          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il
          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in
          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni
          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in
          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9. Nella prospettiva del contenimento dei  costi  per
          le attivita' di selezione del personale di cui al comma  6,
          si puo' prevedere  nei  bandi  di  concorso  una  quota  di
          iscrizione non superiore al valore  dell'imposta  di  bollo
          pari ad euro 16,00.». 
              - Si riporta l'art. 36, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
          forme di lavoro flessibile). - (Omissis). 
                2. Le  amministrazioni  pubbliche  possono  stipulare
          contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato,
          contratti  di  formazione   e   lavoro   e   contratti   di
          somministrazione di lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'
          avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste  dal
          codice civile e dalle altre leggi sui  rapporti  di  lavoro
          nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le  modalita'
          in cui se ne preveda l'applicazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
          contratti di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma
          soltanto   per    comprovate    esigenze    di    carattere
          esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
          delle condizioni  e  modalita'  di  reclutamento  stabilite
          dall'art. 35. I contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato possono essere  stipulati  nel  rispetto  degli
          articoli 19 e seguenti del decreto  legislativo  15  giugno
          2015, n. 81,  escluso  il  diritto  di  precedenza  che  si
          applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
          cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
          I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
          determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e  seguenti
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta  salva
          la  disciplina   ulteriore   eventualmente   prevista   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e'  possibile
          ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
          di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.   Per   prevenire
          fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
          rispetto  delle   disposizioni   del   presente   articolo,
          sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
          e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
          pubblici   a    tempo    indeterminato.    E'    consentita
          l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ferma   restando   la
          salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
          vincitori  e  dagli  idonei  per  le  assunzioni  a   tempo
          indeterminato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  19,  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183): 
                «Art. 19 (Apposizione del termine e durata  massima).
          - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                  a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                  b)  esigenze  connesse  a  incrementi   temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria. 
                1-bis. In caso di stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. 
                2. Fatte salve le diverse disposizioni dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di  lavoro
          a tempo determinato intercorsi  tra  lo  stesso  datore  di
          lavoro  e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto   di   una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
                3. Fermo quanto disposto al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
                4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro  di  durata
          non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi. 
                5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi.». 
              - Si riporta l'art.  1,  del  decreto-legge  12  luglio
          2018, n. 87  (Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
          lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 agosto 2018, n. 96: 
                «Art. 1 (Modifiche alla disciplina del  contratto  di
          lavoro a tempo determinato). - 1. Al decreto legislativo 15
          giugno  2015,   n.   81,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis)  e'
          aggiunta la seguente: 
                    «d-ter) alle collaborazioni degli  operatori  che
          prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo  2001,  n.
          74»; 
                  a) all'art. 19: 
                    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    «1.  Al  contratto  di  lavoro  subordinato  puo'
          essere apposto un termine di durata non superiore a  dodici
          mesi. Il contratto puo'  avere  una  durata  superiore,  ma
          comunque  non  eccedente  i  ventiquattro  mesi,  solo   in
          presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
                    a)  esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee
          all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
          altri lavoratori; 
                    b) esigenze  connesse  a  incrementi  temporanei,
          significativi   e   non    programmabili,    dell'attivita'
          ordinaria.»; 
                    1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. In caso di stipulazione di  un  contratto
          di  durata  superiore  a  dodici  mesi  in  assenza   delle
          condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma  in
          contratto a tempo indeterminato dalla data  di  superamento
          del termine di dodici mesi»; 
                    2) al comma 2, primo e terzo periodo,  la  parola
          «trentasei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 
                    3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                    «4. Con l'eccezione dei  rapporti  di  lavoro  di
          durata non superiore a  dodici  giorni,  l'apposizione  del
          termine al contratto e' priva di effetto se non risulta  da
          atto scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata
          dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga dello stesso rapporto  tale  indicazione
          e' necessaria solo quando il termine complessivo  eccede  i
          dodici mesi.»; 
                  b) all'art. 21: 
                    1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
                    «01. Il contratto puo' essere  rinnovato  solo  a
          fronte delle condizioni di cui all'art.  19,  comma  1.  Il
          contratto  puo'  essere  prorogato  liberamente  nei  primi
          dodici mesi e,  successivamente,  solo  in  presenza  delle
          condizioni  di  cui  all'art.  19,  comma  1.  In  caso  di
          violazione di quanto  disposto  dal  primo  e  dal  secondo
          periodo, il contratto si trasforma  in  contratto  a  tempo
          indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui
          al comma 2 del presente articolo, possono essere  rinnovati
          o prorogati  anche  in  assenza  delle  condizioni  di  cui
          all'art. 19, comma 1.»; 
                    2) al comma 1,  la  parola  «trentasei»,  ovunque
          ricorra, e' sostituita dalla seguente:  «ventiquattro»,  la
          parola «cinque» e' sostituita dalla seguente:  «quattro»  e
          la parola «sesta» e' sostituita dalla seguente: «quinta»; 
                  c) all'art. 28,  comma  1,  le  parole  «centoventi
          giorni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «centottanta
          giorni». 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  ai
          contratti  di  lavoro   a   tempo   determinato   stipulati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche' ai rinnovi e  alle  proroghe  contrattuali
          successivi al 31 ottobre 2018. 
                3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano
          ai  contratti  stipulati  dalle  pubbliche  amministrazioni
          nonche'  ai  contratti  di  lavoro  a   tempo   determinato
          stipulati dalle universita' private, incluse le  filiazioni
          di universita' straniere,  istituti  pubblici  di  ricerca,
          societa'   pubbliche   che   promuovono   la   ricerca    e
          l'innovazione ovvero enti privati di ricerca  e  lavoratori
          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca
          scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
          supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
          o di coordinamento  e  direzione  della  stessa,  ai  quali
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni    vigenti
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto.». 
              - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
          Nelle more del completamento della riforma della  legge  di
          contabilita' e finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le
          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui
          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle
          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello
          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di  cui  all'art.
          275, secondo comma, del regio decreto 23  maggio  1924,  n.
          827,  ai  fini  della   verifica   della   permanenza   dei
          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.
          196 del 2009. 
                2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
                  a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla
          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture
          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a
          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i
          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.
          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme
          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,
          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),
          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima
          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); 
                  c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
                  d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti
          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle
          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le
          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con
          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su
          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
          enti in relazione ai residui eliminati.». 
              - Si riporta l'art. 53, del citato decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi  (Art.  58  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,   come
          modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.  358  del
          1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
          1 del  decreto  legge  n.  361  del  1995,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  n.  437  del  1995,  e,  infine,
          dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art.  16
          del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Resta ferma per  tutti  i
          dipendenti pubblici la  disciplina  delle  incompatibilita'
          dettata dagli  articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3,  salva  la  deroga  prevista  dall'art.
          23-bis del presente decreto, nonche',  per  i  rapporti  di
          lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.
          117 e dall'art. 1, commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,
          n.  412,  ed  ogni  altra   successiva   modificazione   ed
          integrazione della relativa disciplina. 
                1-bis. Non  possono  essere  conferiti  incarichi  di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
                2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
                3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuati  gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
                3-bis. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. 
                4. Nel caso in cui i regolamenti di cui  al  comma  3
          non  siano  emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi   e'
          consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
          o da altre fonti normative. 
                5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
                6. I commi  da  7  a  13  del  presente  articolo  si
          applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
          con esclusione dei dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a
          tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore  al
          cinquanta per cento di quella a tempo  pieno,  dei  docenti
          universitari a tempo definito e delle  altre  categorie  di
          dipendenti pubblici ai quali e' consentito da  disposizioni
          speciali lo svolgimento di attivita'  libero-professionali.
          Sono  nulli  tutti  gli  atti  e   provvedimenti   comunque
          denominati, regolamentari e amministrativi, adottati  dalle
          amministrazioni  di  appartenenza  in  contrasto   con   il
          presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui  ai  commi
          seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non
          compresi nei compiti e doveri di ufficio, per  i  quali  e'
          previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono  esclusi
          i compensi derivanti: 
                  a)  dalla  collaborazione  a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                  b)   dalla   utilizzazione   economica   da   parte
          dell'autore  o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di
          invenzioni industriali; 
                  c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                  d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                  e) da incarichi per lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                  f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                  f-bis)  da  attivita'  di  formazione  diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
                7.  I  dipendenti  pubblici  non   possono   svolgere
          incarichi  retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti  o
          previamente     autorizzati     dall'amministrazione     di
          appartenenza.      Ai       fini       dell'autorizzazione,
          l'amministrazione verifica l'insussistenza  di  situazioni,
          anche  potenziali,   di   conflitto   di   interessi.   Con
          riferimento ai professori universitari a tempo  pieno,  gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza  del
          divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma  restando  la
          responsabilita' disciplinare, il  compenso  dovuto  per  le
          prestazioni eventualmente svolte  deve  essere  versato,  a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
                7-bis. L'omissione del  versamento  del  compenso  da
          parte   del   dipendente   pubblico   indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti. 
                8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
                9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati
          non possono conferire  incarichi  retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge  28
          marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
                10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,
          deve essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza
          del  dipendente  dai  soggetti  pubblici  o  privati,   che
          intendono  conferire  l'incarico;  puo',  altresi',  essere
          richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione  di
          appartenenza   deve   pronunciarsi   sulla   richiesta   di
          autorizzazione entro trenta giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta stessa. Per  il  personale  che  presta  comunque
          servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
          di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
                11.  Entro  quindici   giorni   dall'erogazione   del
          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di
          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
          pubblici. 
                12. Le amministrazioni pubbliche che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
                13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
                14. Al fine della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127,  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica  ,  tempestivamente  e  comunque   nei   termini
          previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  i
          dati di cui agli articoli 15  e  18  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli  incarichi
          conferiti   o   autorizzati   a   qualsiasi   titolo.    Le
          amministrazioni rendono noti,  mediante  inserimento  nelle
          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via
          telematica, gli elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
          l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico  nonche'
          l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
          situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
          informazioni relative a consulenze e  incarichi  comunicate
          dalle  amministrazioni  al  Dipartimento   della   funzione
          pubblica, nonche' le informazioni pubblicate  dalle  stesse
          nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via
          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente
          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che
          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini
          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
                15. Le amministrazioni che omettono  gli  adempimenti
          di cui ai commi da 11 a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
                16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
                16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato  per
          la  funzione  pubblica.  A  tale  fine  quest'ultimo  opera
          d'intesa con i Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                16-ter. I dipendenti che, negli ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, non possono svolgere, nei tre  anni  successivi
          alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
          lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti   privati
          destinatari dell'attivita' della  pubblica  amministrazione
          svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
          gli incarichi conferiti in violazione  di  quanto  previsto
          dal presente comma  sono  nulli  ed  e'  fatto  divieto  ai
          soggetti privati che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di
          contrattare  con  le  pubbliche   amministrazioni   per   i
          successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione   dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.». 
              - Per il  testo  dell'art.  34,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 23.