Art. 23 bis Disposizioni in materia di continuita' dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e dell'Isola di Ischia 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020»; b) al comma 1, alinea, le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e dopo le parole: «siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «nonche' nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»; c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»; d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020»; e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: «b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 18-bis, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020). - 1. Per l'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 nonche' nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono: a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'art. 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'art. 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica. 2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018, euro 6 milioni nell'anno 2019 ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente. 4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019, si provvede: a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5 milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento; b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si da' copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'art. 1, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. 2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. 4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019. 5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. (6) 7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».