Art. 24 
 
 
                    Proroga disposizioni deposito 
                 e trasporto terre e rocce da scavo 
 
  1. All'articolo 28, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «presenza  di
amianto» sono inserite le seguenti:  «oltre  i  limiti  contenuti  al
punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,»; 
    b) al comma 13-ter, le parole «per un  periodo  non  superiore  a
trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31  dicembre
2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   l'articolo   art.   28,   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Disposizioni in materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici). - 1.  Allo  scopo  di  garantire  la
          continuita' operativa delle azioni poste  in  essere  prima
          dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  fatte
          salve le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza  del
          Capo del Dipartimento della  protezione  civile  28  agosto
          2016, n.  389,  all'art.  3  dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016,  n.
          391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,  n.
          394, ed i provvedimenti adottati ai  sensi  delle  medesime
          disposizioni. 
                2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
          ed Umbria, ai sensi dell'art.  1,  comma  5,  approvano  il
          piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
          dagli interventi  di  ricostruzione  oggetto  del  presente
          decreto. 
                3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto  allo  scopo
          di: 
                  a) fornire gli strumenti tecnici ed  operativi  per
          la migliore gestione delle macerie derivanti dai  crolli  e
          dalle demolizioni; 
                  b) individuare le risorse occorrenti  e  coordinare
          il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
          celere  rimozione  delle  macerie,  indicando  i  tempi  di
          completamento degli interventi; 
                  c) assicurare, attraverso la corretta  rimozione  e
          gestione delle macerie, la possibilita'  di  recuperare  le
          originarie   matrici   storico-culturali   degli    edifici
          crollati; 
                  d)  operare  interventi  di  demolizione  di   tipo
          selettivo che tengano  conto  delle  diverse  tipologie  di
          materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei
          cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
          riducendo i costi di intervento; 
                  e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i
          materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
          materia  prima   da   mettere   a   disposizione   per   la
          ricostruzione conseguente ai  danni  causati  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, e se non utilizzati il  ricavato
          della loro vendita e' ceduto come contributo al  Comune  da
          cui provengono tali materiali. 
                4. In deroga all'art. 184 del decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  e  successive   modificazioni,   i
          materiali derivanti dal  crollo  parziale  o  totale  degli
          edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici  di
          cui all'art. 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'  di
          demolizione  e  abbattimento  degli   edifici   pericolanti
          disposte  dai  Comuni  interessati  dagli  eventi   sismici
          nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su
          incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
          pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
          di raccolta e trasporto da effettuarsi verso  i  centri  di
          raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
          commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e'  possibile
          segnalare  i  materiali  pericolosi   ed   effettuare,   in
          condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
          conseguenti adempimenti amministrativi, il  produttore  dei
          materiali di cui al  presente  articolo  e'  il  Comune  di
          origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma
          1, lettera f), del decreto citato legislativo  n.  152  del
          2006. 
                5. Non costituiscono rifiuto  i  resti  dei  beni  di
          interesse  architettonico,  artistico  e  storico,  nonche'
          quelli dei  beni  ed  effetti  di  valore  anche  simbolico
          appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i  mattoni,  le
          ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura  locale,  il
          legno lavorato, i metalli  lavorati.  Tali  materiali  sono
          selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni   delle
          competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo  di
          destinazione.  Il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo integra con  proprio  decreto,  ove
          necessario, entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  le  disposizioni  applicative
          gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato  ai
          sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione civile  13  settembre  2016,  n.  393.  Le
          autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di  tutela
          del patrimonio  culturale,  ove  necessarie,  si  intendono
          acquisite con l'assenso  manifestato  mediante  annotazione
          nel verbale sottoscritto dal rappresentante  del  Ministero
          che partecipa alle operazioni. 
                6. La raccolta dei  materiali  di  cui  al  comma  4,
          insistenti  su  suolo  pubblico  ovvero,  nelle  sole  aree
          urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
          raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
          direttamente agli impianti di recupero (R13  e  R5)  se  le
          caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
          cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
          integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
          o dei Comuni territorialmente competenti o delle  pubbliche
          amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente  o
          attraverso  imprese  di  trasporto  autorizzate   da   essi
          incaricate.  Le  predette  attivita'  di  trasporto,   sono
          effettuate senza lo svolgimento di analisi  preventive.  Il
          Centro di  coordinamento  RAEE  e'  tenuto  a  prendere  in
          consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
          oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti
          amministrativi, e' considerato produttore dei materiali  il
          Comune di origine dei materiali stessi, in deroga  all'art.
          183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n.
          152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma  4
          del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo
          privato, l'attivita'  di  raccolta  e  di  trasporto  viene
          effettuata con il consenso del soggetto avente titolo  alla
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione privata come disciplinato dall'art. 6. A  tal
          fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita'
          previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di
          notifica dei provvedimenti  amministrativi  ovvero  secondo
          quelle stabilite dall'art. 60 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni,    apposita    comunicazione,     contenente
          l'indicazione della data nella quale  si  provvedera'  alla
          rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
          di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
          Comune autorizza, salvo che  l'interessato  abbia  espresso
          motivato  diniego,  la  raccolta  ed   il   trasporto   dei
          materiali. 
                6-bis. Al di fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai
          precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
          di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
          quelli   aventi   valore   anche   simbolico   appartenenti
          all'edilizia storica, le  attivita'  di  demolizione  e  di
          contestuale rimozione delle macerie devono assicurare,  ove
          possibile, il recupero dei  materiali  e  la  conservazione
          delle  componenti  identitarie,  esterne  ed  interne,   di
          ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
          ministeriale di cui al comma 5. 
                7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica
          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia
          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono
          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,
          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito
          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31
          dicembre 2019, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a
          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di
          deposito  temporaneo  di   cui   all'art.   3,   comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei
          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2019,  e
          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo
          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente
          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31
          dicembre  2019  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa
          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e
          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini
          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni
          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che
          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la
          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle
          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del
          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della
          Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5,  autorizza,  qualora
          necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni
          di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva  (R13)   e
          recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale
          successivo trasporto agli impianti di  destinazione  finale
          della frazione non recuperabile. I  rifiuti  devono  essere
          gestiti senza pericolo per  la  salute  dell'uomo  e  senza
          usare  procedimenti  e   metodi   che   potrebbero   recare
          pregiudizio   all'ambiente,   secondo   quanto    stabilito
          dall'art. 177, comma 4, del decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152.  Il  Presidente  della  Regione  ai   sensi
          dell'art.  1,  comma  5,   stabilisce   le   modalita'   di
          rendicontazione dei quantitativi dei materiali  di  cui  al
          comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti
          dagli impianti di recupero e smaltimento. 
                8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui
          al comma 6 ricevono i  mezzi  di  trasporto  dei  materiali
          senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono  allo
          scarico presso  le  piazzole  attrezzate  e  assicurano  la
          gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio  agli
          impianti di trattamento dei  rifiuti  selezionati  presenti
          nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
          a fornire il personale di  servizio  per  eseguire,  previa
          autorizzazione  del  Presidente  della  Regione  ai   sensi
          dell'art. 1, comma 5, la separazione e cernita dal  rifiuto
          tal  quale,  delle  matrici   recuperabili,   dei   rifiuti
          pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli  impianti
          autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 
                9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al  minimo
          ulteriori impatti dovuti ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani
          indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti  all'assistenza
          alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
          conferiti  negli  impianti  gia'  allo  scopo   autorizzati
          secondo  il  principio  di  prossimita',  senza   apportare
          modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
          eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
          urbani medesimi. In tal caso, il  gestore  dei  servizi  di
          raccolta si accorda preventivamente  con  i  gestori  degli
          impianti dandone comunicazione alla Regione  e  all'Agenzia
          regionale   per    la    protezione    ambientale    (ARPA)
          territorialmente competenti. 
                10. 
                11. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga,  anche
          a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre
          i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla  parte
          IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  non
          rientrano nei rifiuti  di  cui  al  comma  4.  Ad  essi  e'
          attribuito il codice CER 17.06.05 e sono gestiti secondo le
          indicazioni di cui al presente comma.  Tali  materiali  non
          possono essere movimentati,  ma  perimetrati  adeguatamente
          con  nastro  segnaletico.  L'intervento  di   bonifica   e'
          effettuato  da  una   ditta   specializzata.   Qualora   il
          rinvenimento  avvenga  durante  la  raccolta,  il   rifiuto
          residuato  dallo   scarto   dell'amianto,   sottoposto   ad
          eventuale  separazione  e  cernita  di  tutte  le   matrici
          recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei  RAEE,  mantiene
          la classificazione di rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
          codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo  le  modalita'  di
          cui al presente articolo. Qualora il  rinvenimento  avvenga
          successivamente al conferimento presso il sito di  deposito
          temporaneo, il rimanente  rifiuto,  privato  del  materiale
          contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
          cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi
          e dei RAEE, mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano
          non pericoloso con codice CER 20.03.99  e  come  tale  deve
          essere gestito  per  l'avvio  a  successive  operazioni  di
          recupero e smaltimento. In  quest'ultimo  caso  i  siti  di
          deposito  temporaneo  possono  essere   adibiti   anche   a
          deposito, in area separata ed appositamente  allestita,  di
          rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli  interventi  di
          bonifica,  le  ditte  autorizzate,  prima  di  asportare  e
          smaltire   correttamente   tutto   il   materiale,   devono
          presentare   all'Organo   di   Vigilanza   competente   per
          territorio idoneo piano di lavoro ai  sensi  dell'art.  256
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di
          lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita' pubblica
          dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che  entro
          24 ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di  Sanita'  pubblica
          individuano un  nucleo  di  operatori  esperti  che  svolge
          attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per  il
          supporto sugli aspetti di competenza. 
                12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale
          e  le  aziende  unita'  sanitaria  locale  territorialmente
          competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
          di tutela ambientale e di prevenzione della  sicurezza  dei
          lavoratori, ed il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, al fine di evitare il  caricamento
          indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei   beni   di
          interesse architettonico, artistico e  storico,  assicurano
          la vigilanza e il rispetto del presente articolo. 
                13.  Ad  esclusione   degli   interventi   che   sono
          ricompresi e finanziati  nell'ambito  del  procedimento  di
          concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri
          derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli
          relativi alla raccolta, al trasporto, al  recupero  e  allo
          smaltimento  dei  rifiuti  si  provvede  nel  limite  delle
          risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui  all'art.  4.  Le
          amministrazioni coinvolte operano  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento,  senza
          soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
          del presente articolo, in anticipazione rispetto  a  quanto
          previsto dall'art. 4, comma 3, del  presente  decreto,  con
          ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile, adottata d'intesa con il Commissario  straordinario
          del Governo per la ricostruzione nei territori  interessati
          dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro
          100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo  di
          solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002. 
                13-bis.  In   deroga   all'art.   266   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   i
          materiali da scavo provenienti dai cantieri  allestiti  per
          la realizzazione delle strutture abitative di emergenza  di
          cui all'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016  o  di
          altre  opere  provvisionali  connesse  all'emergenza   sono
          gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter  a
          13-octies del presente articolo. 
                13-ter.  In  deroga  alla  lettera  b)  del  comma  1
          dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, e all'art. 5 del regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di  cui  al  comma
          13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni  di
          elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4
          del citato decreto n. 161 del 2012 non  superino  i  valori
          delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla
          tabella 1 di cui all'allegato 5 al  titolo  V  della  parte
          quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  con
          riferimento alla specifica destinazione  d'uso  urbanistica
          del sito  di  produzione,  potranno  essere  trasportati  e
          depositati, fino al 31 dicembre 2019, in siti  di  deposito
          intermedio, preliminarmente individuati,  che  garantiscano
          in ogni caso un livello di sicurezza ambientale,  assumendo
          fin dall'origine la qualifica  di  sottoprodotto  ai  sensi
          dell'art.  183,  comma  1,   lettera   qq),   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                13-quater.  Ai  fini  dei   conseguenti   adempimenti
          amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
          13-bis e' il  comune  del  territorio  di  provenienza  dei
          materiali medesimi e il detentore e' il soggetto  al  quale
          il produttore puo' affidare detti materiali. 
                13-quinquies. In deroga alle  lettere  a)  e  d)  del
          comma 1 dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, il produttore dei materiali di  cui  al  comma
          13-bis  del   presente   articolo   non   ha   obbligo   di
          individuazione   preventiva   dell'utilizzo   finale    del
          sottoprodotto. 
                13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
          di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui
          al comma 13-ter, finalizzati a verificare  che  i  suddetti
          materiali ricadano entro i limiti indicati alla  tabella  1
          di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                13-septies. In deroga al comma 2 dell'art. 41-bis del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  il
          produttore attesta il rispetto delle condizioni di  cui  al
          comma 13-ter del presente  articolo  tramite  dichiarazione
          resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                13-octies. Il produttore  dei  materiali  di  cui  al
          comma 13-bis del presente articolo  si  accerta  che  siano
          rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 41-bis
          del  decreto-legge  n.  69  del   2013,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del  loro
          utilizzo.».