Art. 25 
 
 
            Compensazione ai comuni delle minori entrate 
             a seguito di esenzione di imposte comunali 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino  a  «dovuta»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per  l'occupazione  di
spazi ed aree pubbliche e il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal  1°  (gradi)  gennaio
2019 fino al 31 dicembre 2020,»; 
    b)  al  comma  998,   le   parole   «regolamento   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
locali», le  parole:  «d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le  modalita'
di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole  «stabiliti
i  criteri  e  definite  le  modalita'  per  il  rimborso  ai  comuni
interessati del minor gettito derivante dall'applicazione  del  comma
997». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo  saldo  netto  da
finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 29. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, commi 997 e  998,  della  citata
          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi  speciali.).
          - (Omissis). 
                997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone
          per   l'autorizzazione    all'installazione    dei    mezzi
          pubblicitari,  riferiti  alle  insegne  di   esercizio   di
          attivita' commerciali e di produzione di  beni  o  servizi,
          nonche'  la  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche e il canone per l'occupazione di  spazi  ed  aree
          pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio  2019
          fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede  legale
          od operativa nei territori delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          comuni  indicati  negli  allegati   1,   2   e   2-bis   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
                998. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  sentita
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da  emanare
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabiliti  i  criteri  e  definite  le
          modalita' per il rimborso ai comuni interessati  del  minor
          gettito derivante dall'applicazione del comma 997.».