Art. 29 
 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20  e  25
pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a  84,928
milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per  l'anno
2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si
provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2020,  2021,  2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno   2019,   allo   scopo,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
    b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2019  e
2020  e  a  59,990  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del fondo derivante dal  riaccertamento  dei
residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni
di  euro  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2013,  n.  71,  rifinanziata  dalla  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    d) quanto a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019  e
2020, mediante corrispondente riduzione, in  termini  di  solo  saldo
netto da finanziare, delle somme iscritte nella  Missione  «Politiche
economiche-finanziare  e  di  bilancio  e  di  tutela  della  finanza
pubblica», Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e  rimborsi
di imposte» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, nei medesimi anni. 
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies,
pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019  al  2023,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 49,  del  decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66 (Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
          Nelle more del completamento della riforma della  legge  di
          contabilita' e finanza  pubblica,  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,   con   proprio   decreto,   d'intesa    con    le
          amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
          un programma straordinario di  riaccertamento  dei  residui
          passivi  nonche'  riaccertamento  della  sussistenza  delle
          partite debitorie iscritte nel conto del  patrimonio  dello
          Stato in corrispondenza di residui  andati  in  perenzione,
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di  cui  all'art.
          275, secondo comma, del regio decreto 23  maggio  1924,  n.
          827,  ai  fini  della   verifica   della   permanenza   dei
          presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della  legge  n.
          196 del 2009. 
                2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
                  a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla
          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture
          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a
          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i
          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.
          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme
          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,
          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),
          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima
          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); 
                  c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
                  d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti
          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle
          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le
          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con
          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su
          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
          enti in relazione ai residui eliminati.». 
              - Si riporta l'art. 7-bis, del citato decreto-legge  26
          aprile 2013, n. 43: 
                «Art.  7-bis  (Rifinanziamento  della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo). -  1.
          Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  per
          la  ricostruzione  privata  nei  territori  della   regione
          Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di
          cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  autorizzata  la  spesa  di
          197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al
          2019 al fine della concessione di contributi a privati, per
          la    ricostruzione    o    riparazione    di     immobili,
          prioritariamente   adibiti   ad   abitazione    principale,
          danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove  abitazioni,
          sostitutive  dell'abitazione   principale   distrutta.   Le
          risorse di cui al  precedente  periodo  sono  assegnate  ai
          comuni  interessati  con  delibera  del   CIPE   che   puo'
          autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi
          in relazione  alle  effettive  esigenze  di  ricostruzione,
          previa  presentazione  del  monitoraggio  sullo  stato   di
          utilizzo  delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,   ferma
          restando  l'erogazione  dei  contributi  nei  limiti  degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
                2. I contributi sono erogati dai  comuni  interessati
          sulla base degli  stati  di  avanzamento  degli  interventi
          ammessi; la concessione  dei  predetti  contributi  prevede
          clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi  di
          mancato o ridotto  impiego  delle  somme,  ovvero  di  loro
          utilizzo anche solo  in  parte  per  finalita'  diverse  da
          quelle indicate nel presente articolo. In tutti i  casi  di
          revoca, il beneficiario e'  tenuto  alla  restituzione  del
          contributo.  In  caso  di  inadempienza,  si  procede   con
          l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono
          riversate in apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
                3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  misure
          dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite  in  euro
          1,81   e   in   euro   14,62,   ovunque   ricorrano,   sono
          rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in  euro
          16,00. 
                4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica, di cui all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si  provvede
          con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del  presente
          articolo. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta la rubrica del Capo III,  come  modificata
          dalla presente legge: 
                «Capo III (Disposizioni relative agli eventi  sismici
          dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del  Centro  Italia
          negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni  di  Casamicciola
          Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017).». 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del   6
          settembre 2018 (Dichiarazione dello stato di  emergenza  in
          conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni
          della provincia di Campobasso a  far  data  dal  16  agosto
          2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19
          settembre 2018. 
              -  La  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  28
          dicembre 2018 (Dichiarazione dello stato  di  emergenza  in
          conseguenza  dell'evento  sismico   che   ha   colpito   il
          territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,  di
          Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa  Venerina,
          di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
          provincia di Catania,  il  giorno  26  dicembre  2018),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio
          2019.