Art. 14
Disposizioni finanziarie
((1. Agli oneri previsti dagli articoli 3, commi 5 e 6-bis, e 9,
comma 3, pari a 682.500 euro per l'anno 2019 e a 792.500 euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Per la copertura finanziaria del piano di
rientro aziendale di cui all'articolo 5, comma 6, del presente
decreto, e' vincolata, a valere sulle contabilita' speciali di cui al
medesimo comma, una quota parte del riparto gia' spettante alla
Regione Calabria ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Al fine di
garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti dal citato
articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018,
s'intendono altresi' prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del
medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, previa intesa con la Regione Calabria, e'
stabilito l'ammontare della quota vincolata di cui al secondo
periodo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Capo I, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 5, e 8, nonche' dal
comma 1 ))del presente articolo, la Regione Calabria mette a
disposizione del Commissario ad acta, del Commissario straordinario,
del Commissario straordinario di liquidazione, del Dipartimento
tutela della salute, politiche sanitarie e del personale impiegato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il personale,
gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi
incarichi, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo
II del presente decreto, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del citato
decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135:
«Art. 9-bis (Semplificazioni in materia di personale
del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari). - 1. All'art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si
applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,
bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020»;
b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «Per il triennio 2019-2021, la dirigenza
amministrativa, professionale e tecnica del Servizio
sanitario nazionale, in considerazione della mancata
attuazione nei termini previsti della delega di cui
all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione
collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo
stipulato ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si
applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio
dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle
fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei
confronti delle persone fisiche.
3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla
data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il
recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle
procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni
dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1,
commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti,
il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato
versato dalle aziende farmaceutiche titolari di
autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno
l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della
spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le
modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono
del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze dall'art. 21, comma 23, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, che e' ridenominato allo scopo
"Fondo per payback 2013-2017".
4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro
il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' dalle
regioni interessate, ed e' effettuato computando gli
importi gia' versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e
quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che
restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi
dell'art. 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e dell'art. 22-quater del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento e' data
notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.
5. L'accertamento positivo del conseguimento della
somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende
satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna
azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano
della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne
consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del
contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi
al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le
determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al
comma 3. L'AIFA e' tenuta a comunicare l'esito
dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli
organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di
cui al presente comma, inerenti all'attivita' di recupero
del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.
6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' ripartito tra le regioni e le province autonome
l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017.».