Art. 31
Marchi storici
1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente:
«Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). - 1. I
titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da
almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso
continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la
commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa
produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al
territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel
registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui
all'articolo 185-bis.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e'
istituito il logo "Marchio storico di interesse nazionale" che le
imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono
utilizzare per le finalita' commerciali e promozionali. Con il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati i criteri
per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale".";
b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:
«Art. 185-bis. - (Registro speciale dei marchi storici di
interesse nazionale). - 1. E' istituito, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come
definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici e'
effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del
marchio.
Art. 185-ter. - (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi
di impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e
la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul territorio nazionale,
e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di
mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della
Commissione (( recante orientamenti )) sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del ri-schio
(2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di gestione e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel
registro speciale di cui all'articolo 185-bis (( o, comunque, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter, )) che intenda
chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale,
per cessazione dell'attivita' svolta o per delocalizzazione della
stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente
licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello
sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o
delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di
chiusura o delocalizzazione;
b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali ((
attraverso incentivi )) all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione
di dipendenti all'interno del gruppo;
c) le azioni che intende intraprendere per trovare un
acquirente;
d) le opportunita' per i dipendenti di presentare un'offerta
pubblica di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli
asset da parte degli stessi.
3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero
dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione
degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei
confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria
esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».
2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono destinati 30
milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui al
presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al
finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi
storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie
del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita', le
condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.
3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei limiti della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci
unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso ((
degli specifici requisiti )) professionali necessari all'espletamento
dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga
agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per l'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi
dell'articolo 50.