Art. 32 
 
             Contrasto all'Italian sounding e incentivi 
                  al deposito di brevetti e marchi 
 
  1. Ai consorzi nazionali (( e alle organizzazioni collettive  delle
imprese )) che operano nei mercati esteri al fine  di  assicurare  la
tutela (( del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari,  nei
mercati esteri )), e' concessa un'agevolazione pari al 50  per  cento
delle spese sostenute  per  la  tutela  legale  dei  propri  prodotti
colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui  all'articolo  144
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della
proprieta' industriale (( , nonche' per la realizzazione di  campagne
informative e di comunicazione finalizzate a  consentire  l'immediata
identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti  )).
L'agevolazione e' concessa fino ad un  importo  massimo  annuale  per
soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel  limite  annuo
di cui al comma 3. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  )),  sono  stabilite  le
disposizioni di attuazione, ivi  inclusa  l'indicazione  delle  spese
ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonche'  le  modalita'  di
verifica e controllo  dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente. 
  3. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
  4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole  «simboli,  emblemi  e  stemmi  che
rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti:  «inclusi
i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e  i
nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani». 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente  comma  1-bis:  «Non
possono altresi' formare oggetto di registrazione  parole,  figure  o
segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia». 
  5. All'articolo 144 del Codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:  «e
pratiche di Italian Sounding»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Agli  effetti  delle  norme  contenute  nella  presente
sezione sono pratiche di Italian  Sounding  le  pratiche  finalizzate
alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti» 
  6. All'articolo 145 (( del codice della proprieta' industriale,  di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 )), sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e  della
falsa evocazione dell'origine italiana»; 
    b)   ovunque   ricorrano   le   parole    «Consiglio    Nazionale
Anticontraffazione»  sono   sostituite   dalle   parole:   «Consiglio
nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»; 
    c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica»  sono  aggiunte
le seguenti: «, da un rappresentante del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,». 
  7. Alle start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In  Innovazione  -
al fine di supportare la valorizzazione del processo  di  innovazione
delle predette imprese, nel periodo 2019-2021. 
  8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle imprese (( di cui  al
comma 7 )) per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi  alla
verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda
di brevetto e  di  deposito  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. 
  9. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  voucher  3I  sono
definiti con decreto (( del )) Ministero dello sviluppo economico, in
piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore  delle  imprese
(( di cui al comma 7  )),  attivate  dal  Ministero  stesso.  Per  lo
svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il
Ministero dello sviluppo economico  puo'  avvalersi  di  un  soggetto
gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7,  8  e  9  del
presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni  di  euro
per  ciascun  anno  del  triennio  2019-2021  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  11. Al fine di  stabilizzare  il  sostegno  alle  piccole  e  medie
imprese per la valorizzazione dei titoli di  proprieta'  industriale,
il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede  annualmente,  con
decreto del direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione  di  un  atto  di
programmazione dell'apertura dei  bandi  relativi  alle  misure  gia'
operanti denominate  brevetti,  marchi  e  disegni,  attuate  tramite
soggetti gestori in modo tale da rendere  le  misure  rispondenti  ai
fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle  startup
e delle imprese giovanili, anche apportando le  necessarie  modifiche
per rendere le misure eleggibili  all'interno  degli  interventi  che
possono  essere  cofinanziati  dall'Unione  europea,   al   fine   di
incrementarne la relativa dotazione finanziaria. 
  12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori  in
ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti  di
qualita',   il   Ministero   dello   sviluppo    economico    concede
un'agevolazione diretta  a  sostenere  la  promozione  all'estero  di
marchi collettivi o di certificazione volontari  italiani,  ai  sensi
degli articoli 11 ed 11-bis del (( decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30 )), da parte di associazioni rappresentative di categoria
fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno. 
  13.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
fissatii criteri e le modalita' di concessione  dell'agevolazione  di
cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei  disciplinari  d'uso,
determinati  d'intesa  con  le  associazioni  rappresentative   delle
categorie produttive, le disposizioni minime  relative  all'adesione,
alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per  uso  non  conforme,
cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i  criteri  per
la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i
titolari affideranno la gestione dei marchi. 
  14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la  supervisione
sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione
ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del  marchio  e
sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari,
anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali  marchi.
Agli adempimenti  previsti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  1  milione  di
euro per ciascun anno, a decorrere dal  2019  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  16. All'articolo 55 (( del codice della proprieta' industriale,  di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, )) sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La domanda internazionale depositata ai sensi del  Trattato
di cooperazione in materia di brevetti, (( ratificato ai sensi  della
legge )) 26  maggio  1978,  n.  260,  contenente  la  designazione  o
l'elezione   dell'Italia,   indipendentemente   dalla    designazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti per  la  concessione  di  un
brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per  invenzione
industriale o per modello  di  utilita'  depositata  in  Italia  alla
stessa data, e ne produce gli effetti, se  entro  trenta  mesi  dalla
data di deposito, o di priorita', ove rivendicata,  viene  depositata
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura
della procedura nazionale di concessione  del  brevetto  italiano  ai
sensi dell'articolo 160-bis, comma 1. ». 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. La protezione conferita  dalla  domanda  ai  sensi  del
comma 1 decorre dalla data in cui il titolare  della  medesima  abbia
reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano  brevetti  e
marchi, una  traduzione  in  lingua  italiana  della  domanda  ovvero
l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.   La
designazione dell'Italia nella domanda internazionale e'  considerata
priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per  quanto   disposto
dall'articolo 46,  comma  3,  quando  la  domanda  stessa  sia  stata
ritirata o considerata ritirata o quando la designazione  dell'Italia
sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il  termine
stabilito dal comma 1. 
      1-ter. Le modalita' di applicazione  del  presente  articolo  e
dell'articolo 160-bis sono  determinate  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico. ». 
  17. Dopo l'articolo 160 (( del codice della proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, )) e' inserito
il seguente: 
    «Art.   160-bis.   -   (Procedura   nazionale    della    domanda
internazionale). -  1.  La  richiesta  di  apertura  della  procedura
nazionale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  55,  da   presentare
all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  per  la  concessione  del
brevetto italiano per invenzione industriale o modello  di  utilita',
deve essere accompagnata da: 
      a)   una   traduzione   italiana   completa    della    domanda
internazionale come pubblicata; 
      b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A  allegata  al
decreto 2 aprile 2007  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze. 
  2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  del
presente  codice,  dei  regolamenti  attuativi  e  dei  decreti   sul
pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita'
e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla
presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita
dei titoli. 
  3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale
basata  su  una  domanda  internazionale  ai  sensi   del   comma   1
dell'articolo 55 la ricerca di  anteriorita'  effettuata  nella  fase
internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per  la
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame  previste
dal presente codice. ».