Art. 32
Contrasto all'Italian sounding e incentivi
al deposito di brevetti e marchi
1. Ai consorzi nazionali (( e alle organizzazioni collettive delle
imprese )) che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la
tutela (( del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei
mercati esteri )), e' concessa un'agevolazione pari al 50 per cento
delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti
colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui all'articolo 144
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della
proprieta' industriale (( , nonche' per la realizzazione di campagne
informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata
identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti )).
L'agevolazione e' concessa fino ad un importo massimo annuale per
soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo
di cui al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto )), sono stabilite le
disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese
ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonche' le modalita' di
verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le
cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.
3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.
4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che
rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi
i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i
nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «Non
possono altresi' formare oggetto di registrazione parole, figure o
segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».
5. All'articolo 144 del Codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: «e
pratiche di Italian Sounding»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente
sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate
alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»
6. All'articolo 145 (( del codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 )), sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e della
falsa evocazione dell'origine italiana»;
b) ovunque ricorrano le parole «Consiglio Nazionale
Anticontraffazione» sono sostituite dalle parole: «Consiglio
nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»;
c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica» sono aggiunte
le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,».
7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In Innovazione -
al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione
delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle imprese (( di cui al
comma 7 )) per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla
verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda
di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
9. I criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I sono
definiti con decreto (( del )) Ministero dello sviluppo economico, in
piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese
(( di cui al comma 7 )), attivate dal Ministero stesso. Per lo
svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di un soggetto
gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del
presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie
imprese per la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale,
il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con
decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di
programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure gia'
operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite
soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai
fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle startup
e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche
per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che
possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di
incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in
ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di
qualita', il Ministero dello sviluppo economico concede
un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di
marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi
degli articoli 11 ed 11-bis del (( decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 )), da parte di associazioni rappresentative di categoria
fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.
13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono
fissatii criteri e le modalita' di concessione dell'agevolazione di
cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei disciplinari d'uso,
determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle
categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione,
alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme,
cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per
la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i
titolari affideranno la gestione dei marchi.
14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione
sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione
ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e
sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari,
anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi.
Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di
euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
16. All'articolo 55 (( del codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, )) sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato
di cooperazione in materia di brevetti, (( ratificato ai sensi della
legge )) 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o
l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un
brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione
industriale o per modello di utilita' depositata in Italia alla
stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla
data di deposito, o di priorita', ove rivendicata, viene depositata
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura
della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai
sensi dell'articolo 160-bis, comma 1. ».
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del
comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia
reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero
l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La
designazione dell'Italia nella domanda internazionale e' considerata
priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto
dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata
ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia
sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine
stabilito dal comma 1.
1-ter. Le modalita' di applicazione del presente articolo e
dell'articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero
dello sviluppo economico. ».
17. Dopo l'articolo 160 (( del codice della proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, )) e' inserito
il seguente:
«Art. 160-bis. - (Procedura nazionale della domanda
internazionale). - 1. La richiesta di apertura della procedura
nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del
brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilita',
deve essere accompagnata da:
a) una traduzione italiana completa della domanda
internazionale come pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al
decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del
presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul
pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita'
e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla
presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita
dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale
basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1
dell'articolo 55 la ricerca di anteriorita' effettuata nella fase
internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste
dal presente codice. ».