Art. 32
Contrasto all'Italian sounding e incentivi
al deposito di brevetti e marchi
1. Ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle
imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la
tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei
mercati esteri, e' concessa un'agevolazione pari al 50 per cento
delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti
colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui all'articolo 144
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della
proprieta' industriale, nonche' per la realizzazione di campagne
informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata
identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti.
L'agevolazione e' concessa fino ad un importo massimo annuale per
soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo
di cui al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di
attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le
procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei
limiti di cui al comma 3, nonche' le modalita' di verifica e
controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione delle
agevolazioni fruite indebitamente.
3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.
4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che
rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi
i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i
nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «Non
possono altresi' formare oggetto di registrazione parole, figure o
segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».
5. All'articolo 144 del Codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: «e
pratiche di Italian Sounding»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente
sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate
alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»
6. All'articolo 145 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e della
falsa evocazione dell'origine italiana»;
b) ovunque ricorrano le parole «Consiglio Nazionale
Anticontraffazione» sono sostituite dalle parole: «Consiglio
nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»;
c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica» sono aggiunte
le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,».
7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In Innovazione -
al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione
delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle imprese di cui al
comma 7 per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla
verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda
di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
9. I criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I sono
definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in piena
coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui
al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle
attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello
sviluppo economico puo' avvalersi di un soggetto gestore e dei
soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del
presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie
imprese per la valorizzazione dei titoli di proprieta' industriale,
il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con
decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di
programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure gia'
operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite
soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai
fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle startup
e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche
per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che
possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di
incrementarne la relativa dotazione finanziaria.
12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in
ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di
qualita', il Ministero dello sviluppo economico concede
un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di
marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi
degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata
nella misura massima di euro 1 milione per anno.
13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono
fissatii criteri e le modalita' di concessione dell'agevolazione di
cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei disciplinari d'uso,
determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle
categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione,
alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme,
cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per
la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i
titolari affideranno la gestione dei marchi.
14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione
sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione
ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e
sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari,
anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi.
Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di
euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
16. All'articolo 55 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato
di cooperazione in materia di brevetti, ratificato ai sensi della
legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione
dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione
europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo,
equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per
modello di utilita' depositata in Italia alla stessa data, e ne
produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o
di priorita', ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura
nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo
160-bis, comma 1. ».
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del
comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia
reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero
l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La
designazione dell'Italia nella domanda internazionale e' considerata
priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto
dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata
ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia
sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine
stabilito dal comma 1.
1-ter. Le modalita' di applicazione del presente articolo e
dell'articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero
dello sviluppo economico. ».
17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' inserito il
seguente:
«Art. 160-bis. - (Procedura nazionale della domanda
internazionale). - 1. La richiesta di apertura della procedura
nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del
brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilita',
deve essere accompagnata da:
a) una traduzione italiana completa della domanda
internazionale come pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al
decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del
presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul
pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita'
e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla
presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita
dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale
basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1
dell'articolo 55 la ricerca di anteriorita' effettuata nella fase
internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste
dal presente codice. ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 144 (Atti di pirateria e pratiche di Italian
Sounding). - 1. Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni
evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le
violazioni di altrui diritti di proprieta' industriale
realizzate dolosamente in modo sistematico.
1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le
pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine
italiana di prodotti.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli,
emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico
inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle
forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici
territoriali italiani non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa, a meno che
l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la
registrazione.
1-bis. Non possono altresi' formare oggetto di
registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
della reputazione dell'Italia.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione,
invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere
alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto
nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la
facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso
in cui sussista dubbio che il marchio possa essere
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda.».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 145 (Consiglio nazionale per la lotta alla
contraffazione e all'Italian Sounding). - 1. Presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e
all'Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al fine di migliorare l'insieme
dell'azione di contrasto della contraffazione a livello
nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana.
2. Il Consiglio nazionale per la lotta alla
contraffazione e all'Italian Sounding e' presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da
lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli
interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie
sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il
Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, da un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del Ministero della difesa, da un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero
dell'interno, da un rappresentante del Ministero della
giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, da un rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante
del Ministero della salute, e da un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica, da un rappresentante
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il
Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in
ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre
amministrazioni pubbliche nonche' delle categorie di
imprese, lavoratori e consumatori.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio
nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian
Sounding sono definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della
difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita'
culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla
Direzione generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La partecipazione al Consiglio nazionale per la
lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding non da'
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2
e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245, S.O.
- Il Capo VI (Ordinamento professionale) del citato
decreto legislativo n. 30 del 2005, e successive
modificazioni, comprende gli articoli da 201 a 222 ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e
11-bis del citato decreto legislativo n. 30 del 2005:
«Art. 11 (Marchio collettivo). - 1. Le persone
giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di
categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi
o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto,
titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice
civile, possono ottenere la registrazione di marchi
collettivi che hanno la facolta' di concedere in uso a
produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi
collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione in
conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma 1-bis;
le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a
cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili
anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese
di origine.
4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio
collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possono servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui
prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in
questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a
diventare membro della associazione di categoria titolare
del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di
cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo
l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e
organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione
del marchio collettivo costituito da nome geografico non
autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non contrastino
con la natura di essi.»
«Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le
persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni,
autorita' ed organismi accreditati ai sensi della vigente
normativa in materia di certificazione, a garantire
l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi
marchi come marchi di certificazione, a condizione che non
svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti
o servizi del tipo certificato.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di
certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione in
conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma 1-ter;
le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a
cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili
anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri
registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio di
certificazione puo' consistere in segni o indicazioni che
nel commercio possono servire per designare la provenienza
geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con
provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di
altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo
l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e
organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione
del marchio di certificazione costituito da nome geografico
non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel
commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme
ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte
le altre disposizioni del presente codice in quanto non
contrastino con la natura di essi.».
- Si riporta il testo dell'art. 55 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 55 (Effetti della designazione o dell'elezione
dell'Italia). - 1. La domanda internazionale depositata ai
sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti,
ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260,
contenente la designazione o l'elezione dell'Italia,
indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione
europea dei brevetti per la concessione di un brevetto
europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione
industriale o per modello di utilita' depositata in Italia
alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta
mesi dalla data di deposito, o di priorita', ove
rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura
nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi
dell'art. 160-bis, comma 1.
1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi
del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della
medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in
lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata
direttamente al presunto contraffattore. La designazione
dell'Italia nella domanda internazionale e' considerata
priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto
disposto dall'art. 46, comma 3, quando la domanda stessa
sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la
designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o
quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito
dal comma 1.
1-ter. Le modalita' di applicazione del presente
articolo e dell'art. 160-bis sono determinate con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.».
- Il riferimento al citato decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e' riportato nelle Note all'art. 31.