Art. 32 
 
 
             Contrasto all'Italian sounding e incentivi 
                  al deposito di brevetti e marchi 
 
  1. Ai consorzi nazionali e  alle  organizzazioni  collettive  delle
imprese che operano nei mercati  esteri  al  fine  di  assicurare  la
tutela del made in Italy, compresi  i  prodotti  agroalimentari,  nei
mercati esteri, e' concessa un'agevolazione  pari  al  50  per  cento
delle spese sostenute  per  la  tutela  legale  dei  propri  prodotti
colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui  all'articolo  144
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della
proprieta' industriale, nonche'  per  la  realizzazione  di  campagne
informative e di comunicazione finalizzate a  consentire  l'immediata
identificazione del prodotto italiano  rispetto  ad  altri  prodotti.
L'agevolazione e' concessa fino ad un  importo  massimo  annuale  per
soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel  limite  annuo
di cui al comma 3. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  disposizioni  di
attuazione, ivi inclusa l'indicazione  delle  spese  ammissibili,  le
procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei
limiti di cui  al  comma  3,  nonche'  le  modalita'  di  verifica  e
controllo  dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione  delle
agevolazioni fruite indebitamente. 
  3. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
  4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole  «simboli,  emblemi  e  stemmi  che
rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti:  «inclusi
i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e  i
nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani». 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente  comma  1-bis:  «Non
possono altresi' formare oggetto di registrazione  parole,  figure  o
segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia». 
  5. All'articolo 144 del Codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:  «e
pratiche di Italian Sounding»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Agli  effetti  delle  norme  contenute  nella  presente
sezione sono pratiche di Italian  Sounding  le  pratiche  finalizzate
alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti» 
  6. All'articolo 145 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e  della
falsa evocazione dell'origine italiana»; 
    b)   ovunque   ricorrano   le   parole    «Consiglio    Nazionale
Anticontraffazione»  sono   sostituite   dalle   parole:   «Consiglio
nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»; 
    c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica»  sono  aggiunte
le seguenti: «, da un rappresentante del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,». 
  7. Alle start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In  Innovazione  -
al fine di supportare la valorizzazione del processo  di  innovazione
delle predette imprese, nel periodo 2019-2021. 
  8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle  imprese  di  cui  al
comma 7 per l'acquisizione di servizi  di  consulenza  relativi  alla
verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda
di brevetto e  di  deposito  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. 
  9. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  voucher  3I  sono
definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in piena
coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di  cui
al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo  svolgimento  delle
attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il  Ministero  dello
sviluppo economico puo'  avvalersi  di  un  soggetto  gestore  e  dei
soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7,  8  e  9  del
presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni  di  euro
per  ciascun  anno  del  triennio  2019-2021  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  11. Al fine di  stabilizzare  il  sostegno  alle  piccole  e  medie
imprese per la valorizzazione dei titoli di  proprieta'  industriale,
il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede  annualmente,  con
decreto del direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione  di  un  atto  di
programmazione dell'apertura dei  bandi  relativi  alle  misure  gia'
operanti denominate  brevetti,  marchi  e  disegni,  attuate  tramite
soggetti gestori in modo tale da rendere  le  misure  rispondenti  ai
fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle  startup
e delle imprese giovanili, anche apportando le  necessarie  modifiche
per rendere le misure eleggibili  all'interno  degli  interventi  che
possono  essere  cofinanziati  dall'Unione  europea,   al   fine   di
incrementarne la relativa dotazione finanziaria. 
  12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori  in
ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti  di
qualita',   il   Ministero   dello   sviluppo    economico    concede
un'agevolazione diretta  a  sostenere  la  promozione  all'estero  di
marchi collettivi o di certificazione volontari  italiani,  ai  sensi
degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria  fissata
nella misura massima di euro 1 milione per anno. 
  13.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
fissatii criteri e le modalita' di concessione  dell'agevolazione  di
cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei  disciplinari  d'uso,
determinati  d'intesa  con  le  associazioni  rappresentative   delle
categorie produttive, le disposizioni minime  relative  all'adesione,
alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per  uso  non  conforme,
cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i  criteri  per
la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i
titolari affideranno la gestione dei marchi. 
  14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la  supervisione
sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione
ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del  marchio  e
sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari,
anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali  marchi.
Agli adempimenti  previsti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  1  milione  di
euro per ciascun anno, a decorrere dal  2019  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  16. All'articolo 55 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La domanda internazionale depositata ai sensi del  Trattato
di cooperazione in materia di brevetti,  ratificato  ai  sensi  della
legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione
dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione
europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto  europeo,
equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o  per
modello di utilita' depositata in  Italia  alla  stessa  data,  e  ne
produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di  deposito,  o
di priorita', ove  rivendicata,  viene  depositata  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della  procedura
nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo
160-bis, comma 1. ». 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. La protezione conferita  dalla  domanda  ai  sensi  del
comma 1 decorre dalla data in cui il titolare  della  medesima  abbia
reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano  brevetti  e
marchi, una  traduzione  in  lingua  italiana  della  domanda  ovvero
l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.   La
designazione dell'Italia nella domanda internazionale e'  considerata
priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per  quanto   disposto
dall'articolo 46,  comma  3,  quando  la  domanda  stessa  sia  stata
ritirata o considerata ritirata o quando la designazione  dell'Italia
sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il  termine
stabilito dal comma 1. 
      1-ter. Le modalita' di applicazione  del  presente  articolo  e
dell'articolo 160-bis sono  determinate  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico. ». 
  17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.   160-bis.   -   (Procedura   nazionale    della    domanda
internazionale). -  1.  La  richiesta  di  apertura  della  procedura
nazionale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  55,  da   presentare
all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  per  la  concessione  del
brevetto italiano per invenzione industriale o modello  di  utilita',
deve essere accompagnata da: 
      a)   una   traduzione   italiana   completa    della    domanda
internazionale come pubblicata; 
      b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A  allegata  al
decreto 2 aprile 2007  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze. 
  2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  del
presente  codice,  dei  regolamenti  attuativi  e  dei  decreti   sul
pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita'
e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla
presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita
dei titoli. 
  3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale
basata  su  una  domanda  internazionale  ai  sensi   del   comma   1
dell'articolo 55 la ricerca di  anteriorita'  effettuata  nella  fase
internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per  la
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame  previste
dal presente codice. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 144 (Atti di pirateria e  pratiche  di  Italian
          Sounding). - 1. Agli effetti delle  norme  contenute  nella
          presente sezione sono atti di pirateria  le  contraffazioni
          evidenti dei marchi, disegni  e  modelli  registrati  e  le
          violazioni di  altrui  diritti  di  proprieta'  industriale
          realizzate dolosamente in modo sistematico. 
              1-bis.  Agli  effetti  delle  norme   contenute   nella
          presente sezione  sono  pratiche  di  Italian  Sounding  le
          pratiche finalizzate  alla  falsa  evocazione  dell'origine
          italiana di prodotti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri  segni
          considerati nelle  convenzioni  internazionali  vigenti  in
          materia,  nei  casi  e  alle  condizioni  menzionati  nelle
          convenzioni stesse, nonche'  i  segni  contenenti  simboli,
          emblemi  e  stemmi  che  rivestano  un  interesse  pubblico
          inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle
          forze  armate  e  i  nomi  di  Stati  e  di  enti  pubblici
          territoriali italiani non  possono  costituire  oggetto  di
          registrazione  come   marchio   d'impresa,   a   meno   che
          l'autorita'  competente  non  ne   abbia   autorizzato   la
          registrazione. 
                1-bis.  Non  possono  altresi'  formare  oggetto   di
          registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
          della reputazione dell'Italia. 
                2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
          segni  con  significazione  politica  o  di   alto   valore
          simbolico,  o  contenente  elementi   araldici,   l'Ufficio
          italiano brevetti  e  marchi,  prima  della  registrazione,
          invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa  occorrere
          alle amministrazioni pubbliche interessate,  o  competenti,
          per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e'  disposto
          nel comma 4. 
                3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha   la
          facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni  caso
          in  cui  sussista  dubbio  che  il  marchio  possa   essere
          contrario  alla  legge,  all'ordine  pubblico  o  al   buon
          costume. 
                4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
          cui  ai  commi  2  e  3,  esprime  avviso  contrario   alla
          registrazione del marchio, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi respinge la domanda.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 145 del citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 145 (Consiglio  nazionale  per  la  lotta  alla
          contraffazione e all'Italian  Sounding).  -  1.  Presso  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e'   istituito   il
          Consiglio nazionale per  la  lotta  alla  contraffazione  e
          all'Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso  e
          coordinamento delle azioni strategiche intraprese  da  ogni
          amministrazione,   al   fine   di   migliorare    l'insieme
          dell'azione di contrasto  della  contraffazione  a  livello
          nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana. 
                2.  Il  Consiglio  nazionale  per   la   lotta   alla
          contraffazione e all'Italian  Sounding  e'  presieduto  dal
          Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da
          lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli
          interessi pubblici e privati  e  assicurare  le  necessarie
          sinergie  tra  amministrazione  pubblica  e   imprese,   il
          Consiglio e' composto da un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  da   un   rappresentante   del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da    un
          rappresentante del Ministero degli  affari  esteri,  da  un
          rappresentante  del   Ministero   della   difesa,   da   un
          rappresentante  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, da un rappresentante del  Ministero
          dell'interno, da  un  rappresentante  del  Ministero  della
          giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni  e
          le attivita' culturali, da un rappresentante del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, da un  rappresentante
          del Ministero della salute,  e  da  un  rappresentante  del
          Dipartimento della funzione pubblica, da un  rappresentante
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, e da un  rappresentante  designato  dall'ANCI.  Il
          Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori,  in
          ragione  dei  temi  trattati,   rappresentanti   di   altre
          amministrazioni  pubbliche  nonche'  delle   categorie   di
          imprese, lavoratori e consumatori. 
                3.  Le  modalita'  di  funzionamento  del   Consiglio
          nazionale per la lotta alla  contraffazione  e  all'Italian
          Sounding sono  definite  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   i    Ministri
          dell'economia e delle finanze, degli affari  esteri,  della
          difesa, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
          dell'interno, della giustizia, per i beni  e  le  attivita'
          culturali, del lavoro e delle  politiche  sociali  e  della
          salute.  Le  attivita'  di  segreteria  sono  svolte  dalla
          Direzione generale  per  la  lotta  alla  contraffazione  -
          Ufficio italiano brevetti e marchi. 
                4. La partecipazione al Consiglio  nazionale  per  la
          lotta alla contraffazione e all'Italian  Sounding  non  da'
          luogo  alla   corresponsione   di   compensi,   emolumenti,
          indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1,  2
          e  3  si  provvede   nell'ambito   delle   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221
          recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  ottobre
          2012, n. 245, S.O. 
              - Il Capo VI  (Ordinamento  professionale)  del  citato
          decreto  legislativo  n.  30   del   2005,   e   successive
          modificazioni, comprende gli articoli da 201 a  222  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo  2005,  n.  52,
          S.O. 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  11  e
          11-bis del citato decreto legislativo n. 30 del 2005: 
                «Art.  11  (Marchio  collettivo).  -  1.  Le  persone
          giuridiche  di  diritto  pubblico  e  le  associazioni   di
          categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi
          o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto,
          titolo quinto, capi quinto, sesto  e  settimo,  del  codice
          civile,  possono  ottenere  la  registrazione   di   marchi
          collettivi che hanno la facolta'  di  concedere  in  uso  a
          produttori o commercianti. 
                2.  I  regolamenti  concernenti  l'uso   dei   marchi
          collettivi, i  controlli  e  le  relative  sanzioni  devono
          essere  allegati   alla   domanda   di   registrazione   in
          conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma  1-bis;
          le modificazioni regolamentari devono essere  comunicate  a
          cura dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi
          per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185. 
                3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  sono  applicabili
          anche ai marchi collettivi stranieri registrati  nel  Paese
          di origine. 
                4.  In  deroga  all'art.  13,  comma  1,  un  marchio
          collettivo puo' consistere in segni o indicazioni  che  nel
          commercio possono  servire  per  designare  la  provenienza
          geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui
          prodotti o servizi  provengano  dalla  zona  geografica  in
          questione ha diritto sia a fare  uso  del  marchio,  sia  a
          diventare membro della associazione di  categoria  titolare
          del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di
          cui  al  regolamento.  In  tal  caso,  peraltro,  l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi   puo'   rifiutare,    con
          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi
          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato
          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di
          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo
          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e
          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione
          del marchio collettivo costituito da  nome  geografico  non
          autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
          del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
          della correttezza professionale. 
                5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
          disposizioni del presente codice in quanto non  contrastino
          con la natura di essi.» 
                «Art. 11-bis (Marchio di  certificazione).  -  1.  Le
          persone  fisiche  o  giuridiche,   tra   cui   istituzioni,
          autorita' ed organismi accreditati ai sensi  della  vigente
          normativa  in  materia  di  certificazione,   a   garantire
          l'origine, la natura o la qualita' di determinati  prodotti
          o servizi, possono ottenere la registrazione  per  appositi
          marchi come marchi di certificazione, a condizione che  non
          svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti
          o servizi del tipo certificato. 
                2. I regolamenti  concernenti  l'uso  dei  marchi  di
          certificazione, i controlli e le relative  sanzioni  devono
          essere  allegati   alla   domanda   di   registrazione   in
          conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma  1-ter;
          le modificazioni regolamentari devono essere  comunicate  a
          cura dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi
          per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185. 
                3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  sono  applicabili
          anche ai marchi di certificazione o di  garanzia  stranieri
          registrati nel Paese di origine. 
                4. In deroga all'art. 13,  comma  1,  un  marchio  di
          certificazione puo' consistere in segni o  indicazioni  che
          nel commercio possono servire per designare la  provenienza
          geografica dei prodotti o servizi. In tal  caso,  peraltro,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi  puo'  rifiutare,  con
          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi
          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato
          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di
          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo
          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e
          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione
          del marchio di certificazione costituito da nome geografico
          non autorizza il titolare  a  vietare  a  terzi  l'uso  nel
          commercio del nome stesso, purche' quest'uso  sia  conforme
          ai principi della correttezza professionale. 
                5. I marchi di certificazione sono soggetti  a  tutte
          le altre disposizioni del presente  codice  in  quanto  non
          contrastino con la natura di essi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 55 del  citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 55 (Effetti della designazione o  dell'elezione
          dell'Italia). - 1. La domanda internazionale depositata  ai
          sensi del Trattato di cooperazione in materia di  brevetti,
          ratificato ai sensi della legge 26  maggio  1978,  n.  260,
          contenente  la  designazione  o   l'elezione   dell'Italia,
          indipendentemente  dalla  designazione  dell'Organizzazione
          europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto
          europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione
          industriale o per modello di utilita' depositata in  Italia
          alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta
          mesi  dalla  data  di  deposito,  o   di   priorita',   ove
          rivendicata, viene  depositata  presso  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura
          nazionale di concessione del  brevetto  italiano  ai  sensi
          dell'art. 160-bis, comma 1. 
                1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi
          del comma 1 decorre dalla data in  cui  il  titolare  della
          medesima  abbia  reso  accessibile  al  pubblico,   tramite
          l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  una  traduzione  in
          lingua italiana della  domanda  ovvero  l'abbia  notificata
          direttamente al presunto  contraffattore.  La  designazione
          dell'Italia nella  domanda  internazionale  e'  considerata
          priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per   quanto
          disposto dall'art. 46, comma 3, quando  la  domanda  stessa
          sia stata ritirata  o  considerata  ritirata  o  quando  la
          designazione dell'Italia sia stata ritirata o  respinta,  o
          quando la domanda  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi non sia stata depositata entro il termine  stabilito
          dal comma 1. 
              1-ter.  Le  modalita'  di  applicazione  del   presente
          articolo e dell'art. 160-bis sono determinate  con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.». 
              - Il  riferimento  al  citato  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30 e' riportato nelle Note all'art. 31.