Art. 12 Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti 1. Possono partecipare alle procedure d'asta i soggetti responsabili dotati di solidita' finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita' finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entita' dell'intervento, tenuto conto della redditivita' attesa dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento; b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella seguente misura: i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro; ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro; iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro. 2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita' del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una cauzione definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalita' indicate agli articoli 14 e 15. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo di investimento degli impianti fotovoltaici e' convenzionalmente fissato in 1000 €/kW. 4. Sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Per gli aggregati di impianti, di cui all'art. 3, comma 11, la misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b), e delle cauzioni, di cui al comma 2, e' dimezzata.