Art. 13 Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto 1. L'asta al ribasso e' realizzata tramite offerte di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento. 2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%. 3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o piu' offerte con riduzione al valore del 70%, nella successiva procedura saranno escluse le offerte di riduzione superiori all'80%. Nel caso in cui pervengano, nelle successive procedure, una o piu' offerte di riduzione al valore dell'80%, nelle procedure seguenti saranno escluse le offerte di riduzione superiori al 90%. 4. La tariffa offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, e' quella corrispondente alla riduzione percentuale massima della tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 2 e al comma 3, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.