Art. 15 
 
               Adempimenti per l'accesso ai meccanismi 
          di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste 
 
  1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della
procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria  di  cui
all'art. 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura,  non
sono risultati aggiudicatari. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  esito   della
procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario e' tenuto a costituire a
favore del GSE la cauzione  definitiva.  Entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione
provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita  entro
detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria  e  l'iniziativa
decade dal diritto d'accesso all'incentivo. 
  3. La cauzione definitiva di cui al comma 2  deve  essere  prestata
sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura
pari al 10% del costo di investimento previsto per  la  realizzazione
dell'impianto per  il  quale  si  partecipa  alla  procedura  d'asta,
convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I
dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.  La  cauzione,  che  deve
essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, e' costituita a
favore del GSE a titolo di penale in caso  di  mancato  rispetto  dei
termini per l'entrata in esercizio dell'impianto. La  cauzione  cosi'
prestata deve essere incondizionata  ed  a  prima  richiesta  e  deve
espressamente contenere la rinuncia  del  beneficio  alla  preventiva
escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni
a semplice richiesta del GSE. 
  4.  I  soggetti  aggiudicatari  della  procedura   d'asta   possono
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Nel
caso tale rinuncia sia  comunicata  entro  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della  cauzione
definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla  data
di pubblicazione della  graduatoria,  il  GSE  escute  il  50%  della
cauzione definitiva; successivamente  il  GSE  provvede  ad  escutere
l'intera cauzione definitiva. 
  5.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in
esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di
comunicazione dell'esito della procedura d'asta: 
 
                =====================================
                |                         |  Mesi   |
                +=========================+=========+
                |Eolico onshore           |   31    |
                +-------------------------+---------+
                |Solare fotovoltaico      |   24    |
                +-------------------------+---------+
                |Altre fonti e tipologie  |         |
                |di impianto              |   51    |
                +-------------------------+---------+
 
  6. I termini di cui al comma 5 sono da  considerare  al  netto  dei
tempi di  fermo  nella  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere
connesse derivanti  da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati
dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore
riconosciute dal GSE. 
  7. La cauzione definitiva e' svincolata alla data  di  stipula  del
contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24,  comma
2, lettera d), del decreto legislativo n. 28  del  2011.  Decorso  il
termine massimo di cui al comma 5, il  soggetto  responsabile  decade
dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione. 
  8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE  sono  versate
alla cassa per i Servizi energetici e ambientali a valere  sul  conto
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.