Art. 32. 
             Dirigenti preposti alle direzioni generali 
 
    1. I direttori generali curano l'organizzazione delle direzioni e
ne  dirigono  l'attivita'  secondo  le  disposizioni  del  segretario
generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie  agli
uffici della Direzione. 
    2.  I  direttori  generali  dirigono,  coordinano  e  controllano
l'attivita' dei dirigenti degli uffici della propria Direzione, anche
con  potere  sostitutivo  in  caso  di   comprovata   inerzia.   Sono
responsabili  in  via   esclusiva,   nell'ambito   delle   rispettive
competenze,  dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione  e  dei
relativi risultati.