Art. 33. 
              Direttori degli uffici di seconda fascia 
 
    1. Ai direttori degli uffici spetta  la  gestione  delle  risorse
umane, finanziarie, tecniche e amministrative  e  di  controllo  loro
assegnate. 
    2. I direttori degli uffici dirigono,  coordinano  e  controllano
l'attivita'  dei  servizi  e  dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in
caso di comprovata  inerzia.  Sono  responsabili  in  via  esclusiva,
nell'ambito    delle    rispettive     competenze,     dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.