Art. 34. 
               Struttura di segreteria del presidente 
 
    1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai
regolamenti, il presidente del CNEL puo' avvalersi di  una  struttura
di  segreteria  articolata  in  unita'  operative,  avente  esclusive
competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario
generale. 
    2. Il personale della  struttura,  nel  numero  massimo  di  otto
unita', e' scelto dal  presidente  del  CNEL  intuitu  personae,  con
contratti a tempo determinato  di  durata  massima  non  superiore  a
quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di
detto personale sono stabilite con determinazione del presidente,  su
conforme parere dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento  economico
e' in ogni caso non  superiore  a  quello  corrisposto  al  personale
dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. 
    3.  All'interno  della  struttura   di   segreteria   l'eventuale
conferimento di un incarico di livello dirigenziale  avviene  con  le
modalita' e con le procedure previste dall'articolo 19, comma 6,  del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.