Art. 34. Struttura di segreteria del presidente 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il presidente del CNEL puo' avvalersi di una struttura di segreteria articolata in unita' operative, avente esclusive competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario generale. 2. Il personale della struttura, nel numero massimo di otto unita', e' scelto dal presidente del CNEL intuitu personae, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del presidente, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico e' in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. 3. All'interno della struttura di segreteria l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalita' e con le procedure previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.