Art. 14 
 
                      Ampliamento delle ipotesi 
                  di fermo di indiziato di delitto 
 
  1. All'articolo 77, comma 1, del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all'articolo  4»  sono
inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati
di un delitto commesso in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni
sportive». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  77  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2011, n. 226, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 77 (Fermo di indiziato di delitto).  -  1.  Nei
          confronti dei soggetti di cui all'articolo 4  e  di  coloro
          che risultino gravemente indiziati di un  delitto  commesso
          in occasione o a causa di manifestazioni sportive il  fermo
          di indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori dei
          limiti di cui all'articolo  384  del  codice  di  procedura
          penale,  purche'  si  tratti  di  reato  per  il  quale  e'
          consentito l'arresto  facoltativo  in  flagranza  ai  sensi
          dell'articolo 381 del medesimo codice.».