Art. 16 
 
       Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 61, dopo il  numero  11-sexies)  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o  a  causa
di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti  da  o  verso  i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»; 
    b) all'articolo 131-bis, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «L'offesa non  puo'  altresi'  essere  ritenuta  di
particolare tenuita' quando si procede per delitti,  puniti  con  una
pena superiore nel massimo a due  anni  e  sei  mesi  di  reclusione,
commessi in occasione o a  causa  di  manifestazioni  sportive  ((  ,
ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e  341-bis,  quando  il
reato  e'  commesso  nei   confronti   di   un   pubblico   ufficiale
nell'esercizio delle proprie funzioni.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e  131-bis  del
          codice penale, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).  -  Aggravano
          il  reato  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi   o
          circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
                1. l'avere agito per motivi abietti o futili; 
                2.  l'aver  commesso  il  reato  per   eseguirne   od
          occultarne un altro, ovvero per conseguire o  assicurare  a
          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
          la impunita' di un altro reato; 
                3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante  la
          previsione dell'evento; 
                4. l'avere adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con
          crudelta' verso le persone; 
                5. l'avere profittato di  circostanze  di  tempo,  di
          luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali  da
          ostacolare la pubblica o privata difesa; 
                6. l'avere il colpevole commesso il reato durante  il
          tempo,  in  cui  si  e'  sottratto   volontariamente   alla
          esecuzione di un mandato o di un ordine  di  arresto  o  di
          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 
                7. l'avere, nei delitti contro il  patrimonio  o  che
          comunque  offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei   delitti
          determinati da motivi  di  lucro,  cagionato  alla  persona
          offesa  dal  reato  un  danno  patrimoniale  di   rilevante
          gravita'; 
                8.  l'avere  aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso; 
                9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri,  o
          con violazione dei doveri inerenti a una pubblica  funzione
          o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di  ministro
          di un culto; 
                10. l'avere commesso  il  fatto  contro  un  pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o rivestita della qualita' di ministro del culto  cattolico
          o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un  agente
          diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o  a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 
                11. l'avere commesso il fatto con abuso di  autorita'
          o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
          ufficio, di prestazione  d'opera,  di  coabitazione,  o  di
          ospitalita'; 
                11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
          si trova illegalmente sul territorio nazionale; 
                11-ter. l'aver commesso un delitto contro la  persona
          ai  danni  di  un  soggetto  minore  all'interno  o   nelle
          adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; 
                11-quater. l'avere il colpevole commesso  un  delitto
          non colposo durante il periodo in cui era  ammesso  ad  una
          misura alternativa alla detenzione in carcere; 
                11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi contro
          la vita e l'incolumita' individuale e  contro  la  liberta'
          personale, commesso il fatto in presenza o in danno  di  un
          minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato
          di gravidanza; 
                11-sexies. l'avere, nei delitti non colposi, commesso
          il fatto in danno di persone  ricoverate  presso  strutture
          sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali  o
          semiresidenziali,  pubbliche  o  private,   ovvero   presso
          strutture socio-educative; 
                11-septies. l'avere commesso il fatto in occasione  o
          a  causa   di   manifestazioni   sportive   o   durante   i
          trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono  dette
          manifestazioni.» 
              «Art.  131-bis  (Esclusione   della   punibilita'   per
          particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e'
          prevista la pena detentiva  non  superiore  nel  massimo  a
          cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,  sola  o  congiunta
          alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa  quando,  per
          le modalita' della condotta e per l'esiguita' del  danno  o
          del pericolo, valutate ai sensi  dell'articolo  133,  primo
          comma,  l'offesa  e'   di   particolare   tenuita'   e   il
          comportamento risulta non abituale. 
              L'offesa  non  puo'  essere  ritenuta  di   particolare
          tenuita', ai sensi del  primo  comma,  quando  l'autore  ha
          agito per motivi abietti o futili, o con  crudelta',  anche
          in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,  ancora,  ha
          profittato  delle  condizioni  di  minorata  difesa   della
          vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa  ovvero
          quando la condotta ha cagionato o da  essa  sono  derivate,
          quali  conseguenze  non  volute,  la  morte  o  le  lesioni
          gravissime di  una  persona.  L'offesa  non  puo'  altresi'
          essere ritenuta di particolare tenuita' quando  si  procede
          per delitti, puniti con una pena superiore  nel  massimo  a
          due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione  o
          a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di  cui
          agli articoli 336,  337  e  341-bis,  quando  il  reato  e'
          commesso   nei   confronti   di   un   pubblico   ufficiale
          nell'esercizio delle proprie funzioni. 
              Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore
          sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale  o
          per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della  stessa
          indole, anche se ciascun fatto,  isolatamente  considerato,
          sia di particolare tenuita', nonche' nel  caso  in  cui  si
          tratti di reati che abbiano ad  oggetto  condotte  plurime,
          abituali e reiterate. 
              Ai  fini  della  determinazione  della  pena  detentiva
          prevista  nel  primo  comma  non  si  tiene   conto   delle
          circostanze, ad eccezione di quelle per le quali  la  legge
          stabilisce una pena di specie diversa da  quella  ordinaria
          del reato e di quelle ad effetto speciale. In  quest'ultimo
          caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
          conto del giudizio di bilanciamento  delle  circostanze  di
          cui all'articolo 69. 
              La disposizione del primo comma si applica anche quando
          la legge prevede la particolare tenuita' del  danno  o  del
          pericolo come circostanza attenuante.».