(( Art. 16 bis 
 
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 
 
  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
dopo le parole: «di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dall'articolo  1-sexies  del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Misure a  tutela  del  decoro  di  particolari
          luoghi). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto  dalla  vigente
          normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture,
          fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime  e  di
          trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano,  e  delle
          relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte  che
          impediscono l'accessibilita' e la fruizione delle  predette
          infrastrutture, in violazione dei divieti di  stazionamento
          o di occupazione di spazi ivi previsti,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma   da   euro   100   a   euro   300.   Contestualmente
          all'accertamento della condotta illecita,  al  trasgressore
          viene ordinato, nelle forme  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato
          commesso il fatto. 
              2.  Ferma  restando   l'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice
          penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31  marzo
          1998, n. 114, nonche' dall'articolo 7,  comma  15-bis,  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285,  e   dall'articolo   1-sexies   del
          decreto-legge 24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2003,  n.  88,  il
          provvedimento di allontanamento  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo e' disposto altresi' nei confronti di chi
          commette le violazioni previste dalle predette disposizioni
          nelle aree di cui al medesimo comma. 
              3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo
          1, comma 4, del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.
          222, i regolamenti di polizia  urbana  possono  individuare
          aree urbane su  cui  insistono  presidi  sanitari,  scuole,
          plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi
          archeologici, complessi  monumentali  o  altri  istituti  e
          luoghi della cultura o comunque interessati da  consistenti
          flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere,
          mercati,  pubblici  spettacoli,  ovvero  adibite  a   verde
          pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai
          commi 1 e 2 del presente articolo. 
              4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti  salvi  i
          poteri delle  autorita'  di  settore  aventi  competenze  a
          tutela  di  specifiche  aree  del  territorio,  l'autorita'
          competente e' il sindaco del comune nel cui  territorio  le
          medesime sono state accertate, che provvede ai sensi  degli
          articoli 17 e seguenti della legge  24  novembre  1981,  n.
          689. I proventi  derivanti  dal  pagamento  delle  sanzioni
          amministrative irrogate sono devoluti al comune competente,
          che   li   destina   all'attuazione   di   iniziative    di
          miglioramento del decoro urbano.».