Art. 17 
 
Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24  febbraio  2003,
  n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,
  n. 88 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2003,  n.  88,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole  «nei  luoghi  in  cui  si  svolge  la
manifestazione sportiva  o  in  quelli  interessati  alla  sosta,  al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alla
manifestazione  medesima,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
manifestazioni sportive»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e  secondo  periodo,
si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-sexies  del
          decreto-legge 24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   aprile   2003,   n.   88
          (Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i   fenomeni   di
          violenza in occasione di competizioni sportive), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2003,  n.  45,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-sexies. - 1. Chiunque,  non  appartenente  alle
          societa'  appositamente  incaricate,  vende  i  titoli   di
          accesso alle  manifestazioni  sportive  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000  euro.
          La sanzione puo'  essere  aumentata  fino  alla  meta'  del
          massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i
          titoli di accesso a prezzo  maggiorato  rispetto  a  quello
          praticato dalla societa' appositamente  incaricata  per  la
          commercializzazione  dei  tagliandi.  Nei   confronti   del
          contravventore possono essere applicati  il  divieto  e  le
          prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13  dicembre
          1989, n. 401. 
              1-bis. Le disposizioni del comma  1,  primo  e  secondo
          periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
              2.  Il  pagamento   in   misura   ridotta,   ai   sensi
          dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  non
          esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni  di
          cui al comma 1. 
              3.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente
          articolo sono irrogate dal prefetto del  luogo  in  cui  e'
          avvenuto il fatto.».