Art. 10. Il Presidente nazionale Il Presidente nazionale e' eletto dal Congresso e tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento e ne dirige l'organizzazione. Puo' deferire per motivi disciplinari ogni associato al Movimento, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari. Il Presidente nazionale puo' deliberare, previo parere dell'Esecutivo nazionale e sentito il Presidente regionale, lo scioglimento del Coordinamento provinciale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati. Il Presidente nazionale, puo' deliberare previo parere dell'Esecutivo nazionale, lo scioglimento del Coordinamento regionale e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati. Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti e dei Laboratori sentito l'Esecutivo nazionale. Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Presidente nazionale. Le modalita' di elezione del Presidente nazionale sono disciplinate dal Regolamento congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto. Il Presidente nazionale presenta, per mezzo del Segretario amministrativo o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del Movimento.