Art. 10. 
 
                       Il Presidente nazionale 
 
    Il Presidente nazionale e' eletto dal Congresso  e  tenuto  conto
dei principi di partecipazione di cui all'art. 2. 
    Il  Presidente  nazionale  ha  la  rappresentanza  politica   del
Movimento e ne dirige l'organizzazione. 
    Puo'  deferire  per  motivi  disciplinari   ogni   associato   al
Movimento, adottando  anche  provvedimenti  urgenti  e  immediati  in
attesa della decisione degli organi disciplinari. 
    Il  Presidente   nazionale   puo'   deliberare,   previo   parere
dell'Esecutivo  nazionale  e  sentito  il  Presidente  regionale,  lo
scioglimento  del  Coordinamento  provinciale  e  la  nomina  di   un
commissario in casi urgenti e motivati. 
    Il  Presidente   nazionale,   puo'   deliberare   previo   parere
dell'Esecutivo nazionale, lo scioglimento del Coordinamento regionale
e la nomina di un commissario in casi urgenti e motivati. 
    Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti e dei  Laboratori
sentito l'Esecutivo nazionale. 
    Ogni  associato  puo'  presentare  la   propria   candidatura   a
Presidente  nazionale.  Le  modalita'  di  elezione  del   Presidente
nazionale sono disciplinate dal Regolamento congressuale  per  quanto
non disciplinato dal presente Statuto. 
    Il  Presidente  nazionale  presenta,  per  mezzo  del  Segretario
amministrativo o di procuratori speciali, le liste e  i  contrassegni
elettorali  per  le  elezioni  e  autorizza  l'uso  dell'emblema  del
Movimento.