Art. 11. L'Assemblea nazionale L'Assemblea nazionale e' composta da 450 membri eletti dal Congresso secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, puo' nominare fino a ulteriori cinquanta personalita' anche provenienti dal mondo dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca. Il regolamento deve essere sottoposto all'approvazione del Congresso stesso, e deve essere ispirato ai seguenti criteri: assicurare che il voto sia libero, segreto ed eguale; garantire la rappresentativita' dei territori; nel caso di presentazione di liste alternative di concorrenti, assicurare un'adeguata rappresentanza alle liste di minoranza, mediante la distribuzione di non meno dei due terzi dei seggi con metodo proporzionale ai suffragi raccolti; prevedere opportuni meccanismi per promuovere la parita' di accesso tra i sessi nell'organo collegiale; stabilire tempi e modi per la raccolta e la formalizzazione delle candidature con una ragionevole soglia di accesso in misura tale da favorire la partecipazione. L'Assemblea nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Movimento secondo le determinazioni del Congresso nazionale. L'Assemblea nazionale approva e modifica il proprio regolamento di funzionamento. L'Assemblea nazionale elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea e un eventuale ufficio di Presidenza. Modifica lo Statuto secondo la delega e gli indirizzi del Congresso nazionale o su apposita proposta approvata dall'Esecutivo nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore. Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea nazionale stessa e ne dirige i lavori. L'Assemblea nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente nazionale e convoca il Congresso nazionale per procedere alla nuova elezione del Presidente nazionale. L'Assemblea nazionale approva il regolamento del Congresso nazionale. Possono partecipare senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte, i deputati e i senatori, i parlamentari europei, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di regione, i componenti della Commissione nazionale di garanzia, il Segretario amministrativo e il Vice segretario amministrativo, i componenti dell'Assemblea generale degli italiani all'estero e, con diritto di voto, i componenti dell'Esecutivo nazionale, i componenti dell'Esecutivo nazionale di Gioventu' nazionale nel numero massimo di venti membri. E' prevista la decadenza da componente dell'Assemblea nazionale a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate. L'Assemblea nazionale e' convocata in via ordinaria ogni sei mesi o entro venti giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente nazionale del Movimento. L'Assemblea nazionale delibera sullo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Le posizioni che si rendessero vacanti per dimissioni, decesso, decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su proposta del Presidente nazionale.