Art. 11. 
 
                        L'Assemblea nazionale 
 
    L'Assemblea nazionale  e'  composta  da  450  membri  eletti  dal
Congresso  secondo  quanto  previsto  da  apposito  regolamento.   Il
Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo  nazionale,  puo'  nominare
fino a ulteriori cinquanta personalita' anche provenienti  dal  mondo
dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca. Il
regolamento deve essere  sottoposto  all'approvazione  del  Congresso
stesso, e deve essere ispirato ai seguenti criteri: 
      assicurare che il voto sia libero, segreto ed eguale; 
      garantire la rappresentativita' dei territori; 
      nel caso di presentazione di liste alternative di  concorrenti,
assicurare  un'adeguata  rappresentanza  alle  liste  di   minoranza,
mediante la distribuzione di non meno dei due  terzi  dei  seggi  con
metodo proporzionale ai suffragi raccolti; 
      prevedere opportuni meccanismi per  promuovere  la  parita'  di
accesso tra i sessi nell'organo collegiale; 
      stabilire tempi e modi per la  raccolta  e  la  formalizzazione
delle candidature con una ragionevole soglia  di  accesso  in  misura
tale da favorire la partecipazione. 
    L'Assemblea    nazionale     indirizza     l'azione     politica,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  del  Movimento   secondo   le
determinazioni del Congresso nazionale. 
    L'Assemblea nazionale approva e modifica il  proprio  regolamento
di funzionamento. 
    L'Assemblea  nazionale  elegge  al  suo  interno  il   Presidente
dell'Assemblea e un eventuale ufficio di Presidenza. 
    Modifica lo  Statuto  secondo  la  delega  e  gli  indirizzi  del
Congresso nazionale o su apposita proposta  approvata  dall'Esecutivo
nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e  lo  adegua  alle
norme eventualmente entrate in vigore. 
    Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea nazionale stessa
e ne dirige i lavori. L'Assemblea nazionale nomina un commissario  in
caso  di  dimissioni  o  di  impedimento  permanente  del  Presidente
nazionale e convoca il Congresso nazionale per procedere  alla  nuova
elezione del Presidente nazionale. 
    L'Assemblea  nazionale  approva  il  regolamento  del   Congresso
nazionale. Possono partecipare senza diritto di voto, qualora non  ne
facciano parte, i deputati e i senatori, i  parlamentari  europei,  i
consiglieri  e  assessori  regionali,  i  presidenti  di  regione,  i
componenti della Commissione nazionale  di  garanzia,  il  Segretario
amministrativo e il  Vice  segretario  amministrativo,  i  componenti
dell'Assemblea generale degli italiani all'estero e, con  diritto  di
voto,   i   componenti   dell'Esecutivo   nazionale,   i   componenti
dell'Esecutivo nazionale di Gioventu' nazionale nel numero massimo di
venti membri. 
    E' prevista la decadenza da componente dell'Assemblea nazionale a
seguito di tre assenze consecutive ingiustificate. 
    L'Assemblea nazionale e' convocata in via ordinaria ogni sei mesi
o entro venti giorni se richiesto da un terzo dei suoi  componenti  o
dal Presidente nazionale del Movimento. 
    L'Assemblea     nazionale     delibera     sullo     scioglimento
dell'Associazione con la maggioranza qualificata dei due terzi  degli
aventi diritto. 
    Le posizioni che si rendessero vacanti per  dimissioni,  decesso,
decadenza, possono essere surrogate per cooptazione su  proposta  del
Presidente nazionale.