Art. 14. Il Coordinamento politico nazionale Il Coordinamento politico nazionale e' composto dai membri dell'Esecutivo nazionale, dai Presidenti regionali e dai sindaci dei capoluoghi. E' facolta' del Presidente far partecipare alle riunioni i gruppi parlamentari e altri dirigenti di dipartimenti. E' convocato dal Presidente nazionale per specifiche esigenze di coordinamento tra gli organi nazionali e territoriali del Movimento.