Art. 14. 
 
                 Il Coordinamento politico nazionale 
 
    Il  Coordinamento  politico  nazionale  e'  composto  dai  membri
dell'Esecutivo nazionale, dai Presidenti regionali e dai sindaci  dei
capoluoghi. E' facolta' del Presidente far partecipare alle  riunioni
i gruppi parlamentari e altri dirigenti di dipartimenti. 
    E' convocato dal Presidente nazionale per specifiche esigenze  di
coordinamento tra gli organi nazionali e territoriali del Movimento.