Art. 16. 
 
             Durata e componenti di diritto degli Organi 
 
    Gli  Organi  rimangono  in  carica  per  il  tempo  previsto  dai
rispettivi  regolamenti  e  comunque  per   tre   anni   dalla   loro
costituzione. Decorso detto termine, gli organi nazionali restano  in
carica  per  la  sola  ordinaria   amministrazione   collegata   alla
tempestiva convocazione di un  Congresso  nazionale  che  rinnovi  le
cariche. 
    Eventuali decisioni che esulano dall'ordinarieta', sono  adottate
con il parere favorevole dell'Esecutivo nazionale.