Art. 16. Durata e componenti di diritto degli Organi Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per tre anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso nazionale che rinnovi le cariche. Eventuali decisioni che esulano dall'ordinarieta', sono adottate con il parere favorevole dell'Esecutivo nazionale.