Art. 9. 
 
                       Il Congresso nazionale 
 
    Del Congresso nazionale fanno parte tutti gli  iscritti,  che  vi
partecipano nelle modalita' previste dal Regolamento congressuale. 
    Il Congresso nazionale discute e determina  l'indirizzo  politico
del Movimento, ed elegge il  Presidente  nazionale  del  Movimento  e
l'Assemblea nazionale. 
    Modifica direttamente lo Statuto o delega  espressamente  a  cio'
l'Assemblea o la Direzione nazionale. Il Congresso  e'  convocato  in
via ordinaria ogni tre anni  dal  Presidente  nazionale  su  delibera
dell'Assemblea nazionale. 
    Il Congresso nazionale e' convocato altresi' in via straordinaria
dal  Presidente  nazionale  ovvero  dal   Presidente   dell'Assemblea
nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da
almeno dal  10%  dei  membri  dell'Assemblea  nazionale  e  votata  e
approvata  a  maggioranza  assoluta  della  stessa.   Il   Presidente
dell'Assemblea nazionale convoca il Congresso in caso di  impedimento
permanente o di dimissioni del Presidente nazionale. 
    Il Regolamento congressuale e' proposto dall'Esecutivo nazionale,
con delibera a maggioranza assoluta, ed e'  approvato  dall'Assemblea
nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente  Statuto,
lo svolgimento del Congresso nazionale e di quelli territoriali.