Art. 9. Il Congresso nazionale Del Congresso nazionale fanno parte tutti gli iscritti, che vi partecipano nelle modalita' previste dal Regolamento congressuale. Il Congresso nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Movimento, ed elegge il Presidente nazionale del Movimento e l'Assemblea nazionale. Modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a cio' l'Assemblea o la Direzione nazionale. Il Congresso e' convocato in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente nazionale su delibera dell'Assemblea nazionale. Il Congresso nazionale e' convocato altresi' in via straordinaria dal Presidente nazionale ovvero dal Presidente dell'Assemblea nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da almeno dal 10% dei membri dell'Assemblea nazionale e votata e approvata a maggioranza assoluta della stessa. Il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca il Congresso in caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente nazionale. Il Regolamento congressuale e' proposto dall'Esecutivo nazionale, con delibera a maggioranza assoluta, ed e' approvato dall'Assemblea nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso nazionale e di quelli territoriali.