Art. 39 
 
Modifiche   della   disciplina   penale   e   della   responsabilita'
                      amministrativa degli enti 
 
  1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a  sei»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»; 
    b) all'articolo 2, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore  a
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a  sei
anni.»; 
    c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «un anno e sei mesi
a sei» sono sostituite dalle seguenti: «tre a otto»; 
    ((d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni»
sono sostituite dalle seguenti:  «due  anni  a  quattro  anni  e  sei
mesi»;)) 
    e)   all'articolo   4,   comma   1   lettera   a),   la    parola
«centocinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «centomila»; 
    f) all'articolo 4,  comma  1  lettera  b),  la  parola  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «due»; 
    ((g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola:  «singolarmente»  e'
sostituita dalla seguente: «complessivamente»; 
    h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un  anno  e  sei  mesi  a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»; 
    i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi  a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»;)) 
    l) all'articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a  sei»
sono sostituite dalle seguenti: «quattro a otto»; 
    m) all'articolo 8, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro  centomila,
si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»; 
    n) all'articolo 10, le parole «un anno e sei  mesi  a  sei»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre a sette»; 
    ((o) (soppressa); 
    p) (soppressa); 
    q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente: 
  « Art. 12-ter. (Casi particolari di confisca). -  1.  Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  i  delitti  di
seguito indicati, si applica l'articolo  240-bis  del  codice  penale
quando: 
    a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro
duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; 
    b) l'imposta evasa e' superiore a euro  centomila  nel  caso  del
delitto previsto dall'articolo 3; 
    c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei
documenti e' superiore a  euro  duecentomila  nel  caso  del  delitto
previsto dall'articolo 8; 
    d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e'
superiore  ad  euro  centomila  nel   caso   del   delitto   previsto
dall'articolo 11, comma 1; 
    e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi
o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro duecentomila nel
caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2 »; 
    q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «  di  cui  agli
articoli » sono inserite le seguenti: « 2, 3, ». 
  1-bis. Le disposizioni di cui alla  lettera  q)  del  comma  1  del
presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste  in
essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 25-quinquiesdecies. - (Reati tributari). - 1.  In  relazione
alla commissione dei delitti  previsti  dal  decreto  legislativo  10
marzo 2000,  n.  74,  si  applicano  all'ente  le  seguenti  sanzioni
pecuniarie: 
    a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta  mediante  uso  di
fatture  o  altri  documenti  per  operazioni  inesistenti   previsto
dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino  a  cinquecento
quote; 
    b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta  mediante  uso  di
fatture  o  altri  documenti  per  operazioni  inesistenti,  previsto
dall'articolo  2,  comma  2-bis,  la  sanzione  pecuniaria   fino   a
quattrocento quote; 
    c) per il delitto di  dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri
artifici, previsto dall'articolo 3, la  sanzione  pecuniaria  fino  a
cinquecento quote; 
    d) per il delitto di emissione di fatture o altri  documenti  per
operazioni  inesistenti,  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,   la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
    e) per il delitto di emissione di fatture o altri  documenti  per
operazioni inesistenti, previsto dall'articolo  8,  comma  2-bis,  la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
    f) per il delitto di  occultamento  o  distruzione  di  documenti
contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria  fino  a
quattrocento quote; 
    g) per il delitto di  sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
imposte, previsto dall'articolo 11, la  sanzione  pecuniaria  fino  a
quattrocento quote. 
  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante  entita',  la  sanzione
pecuniaria e' aumentata di un terzo. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e  2,  si  applicano  le  sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere  c),  d)  ed  e)
».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10  e
          13 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74  (Nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
          giugno 1999, n. 205), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta  mediante  uso  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
          E'  punito  con  la  reclusione  da  quattro  a  otto  anni
          chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o  sul
          valore aggiunto, avvalendosi di fatture o  altri  documenti
          per   operazioni   inesistenti,   indica   in   una   delle
          dichiarazioni relative a  dette  imposte  elementi  passivi
          fittizi. 
                2. Il fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
          tali fatture o documenti sono  registrati  nelle  scritture
          contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
          confronti dell'amministrazione finanziaria. 
                2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi  fittizi
          e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione  da
          un anno e sei mesi a sei anni.» 
                «Art. 3  (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri
          artifici).  - 1. Fuori dai casi previsti  dall'articolo  2,
          e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al
          fine di  evadere  le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore
          aggiunto, compiendo operazioni  simulate  oggettivamente  o
          soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o  di
          altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento
          e  ad  indurre  in  errore  l'amministrazione  finanziaria,
          indica in una delle dichiarazioni relative a dette  imposte
          elementi  attivi  per  un  ammontare  inferiore  a   quello
          effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e  ritenute
          fittizi, quando, congiuntamente: 
                  a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
                  b) l'ammontare complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per  cento
          dell'ammontare complessivo degli elementi  attivi  indicati
          in dichiarazione,  o  comunque,  e'  superiore  a  euro  un
          milione   cinquecentomila,   ovvero   qualora   l'ammontare
          complessivo  dei  crediti  e  delle  ritenute  fittizie  in
          diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per  cento
          dell'ammontare dell'imposta  medesima  o  comunque  a  euro
          trentamila. 
                2. Il fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle
          scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini  di
          prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 
                3. Ai fini dell'applicazione della  disposizione  del
          comma  1,  non  costituiscono  mezzi  fraudolenti  la  mera
          violazione degli obblighi di fatturazione e di  annotazione
          degli elementi attivi nelle scritture contabili o  la  sola
          indicazione nelle fatture o nelle annotazioni  di  elementi
          attivi inferiori a quelli reali.» 
                «Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la  reclusione
          da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine  di
          evadere le imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto,
          indica in una delle dichiarazioni annuali relative a  dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo  od   elementi   passivi   inesistenti,   quando,
          congiuntamente: 
                  a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro centomila; 
                  b) l'ammontare complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi inesistenti, e'  superiore  al  dieci  per
          cento  dell'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi
          indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
          due milioni. 
                1-bis. Ai fini dell'applicazione  della  disposizione
          del  comma  1,  non  si  tiene  conto  della  non  corretta
          classificazione, della valutazione  di  elementi  attivi  o
          passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
          criteri  concretamente  applicati   sono   stati   comunque
          indicati  nel  bilancio  ovvero  in  altra   documentazione
          rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri  di
          determinazione  dell'esercizio  di  competenza,  della  non
          inerenza,  della  non  deducibilita'  di  elementi  passivi
          reali. 
                1-ter. Fuori dei casi di  cui  al  comma  1-bis,  non
          danno  luogo  a   fatti   punibili   le   valutazioni   che
          complessivamente  considerate,   differiscono   in   misura
          inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi
          compresi in tale  percentuale  non  si  tiene  conto  nella
          verifica  del  superamento  delle  soglie  di   punibilita'
          previste dal comma 1, lettere a) e b).» 
                «Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi obbligato, una  delle  dichiarazioni  relative  a
          dette imposte, quando l'imposta  evasa  e'  superiore,  con
          riferimento  a  taluna  delle  singole  imposte   ad   euro
          cinquantamila. 
                1-bis. E' punito con la reclusione da  due  a  cinque
          anni  chiunque  non  presenta,  essendovi   obbligato,   la
          dichiarazione di sostituto  d'imposta,  quando  l'ammontare
          delle  ritenute  non   versate   e'   superiore   ad   euro
          cinquantamila. 
                2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1  e
          1-bis non si considera omessa la  dichiarazione  presentata
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine  o  non
          sottoscritta o non redatta  su  uno  stampato  conforme  al
          modello prescritto.» 
                «Art. 8 (Emissione di fatture o altri  documenti  per
          operazioni inesistenti). -1. E' punito con la reclusione da
          quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi
          l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
          emette o rilascia fatture o altri documenti per  operazioni
          inesistenti. 
                2.  Ai  fini  dell'applicazione  della   disposizione
          prevista dal comma 1, l'emissione o  il  rilascio  di  piu'
          fatture o documenti per operazioni  inesistenti  nel  corso
          del medesimo periodo di imposta si considera come  un  solo
          reato. 
                2-bis. Se l'importo non rispondente al vero  indicato
          nelle fatture o nei documenti, per  periodo  d'imposta,  e'
          inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da  un
          anno e sei mesi a sei anni. 
                3.» 
                «Art. 10 (Occultamento  o  distruzione  di  documenti
          contabili). -1. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave
          reato, e' punito con la reclusione  da  tre  a  sette  anni
          chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o  sul
          valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione  a  terzi,
          occulta o distrugge  in  tutto  o  in  parte  le  scritture
          contabili  o  i  documenti  di  cui  e'   obbligatoria   la
          conservazione, in modo da non consentire  la  ricostruzione
          dei redditi o del volume di affari.» 
                «Art. 13 (Causa di  non  punibilita'.  Pagamento  del
          debito tributario).  -1.  I  reati  di  cui  agli  articoli
          10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili  se,
          prima della dichiarazione di apertura del  dibattimento  di
          primo  grado,  i  debiti   tributari,   comprese   sanzioni
          amministrative e interessi,  sono  stati  estinti  mediante
          integrale pagamento degli importi dovuti, anche  a  seguito
          delle  speciali  procedure  conciliative  e   di   adesione
          all'accertamento previste dalle norme  tributarie,  nonche'
          del ravvedimento operoso. 
                2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non  sono
          punibili  se  i  debiti  tributari,  comprese  sanzioni   e
          interessi, sono stati estinti mediante integrale  pagamento
          degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso  o
          della presentazione della  dichiarazione  omessa  entro  il
          termine di presentazione della  dichiarazione  relativa  al
          periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento  o
          la presentazione siano intervenuti prima che  l'autore  del
          reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
          verifiche  o  dell'inizio   di   qualunque   attivita'   di
          accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 
                3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del
          dibattimento di primo grado, il debito  tributario  sia  in
          fase di estinzione mediante rateizzazione,  anche  ai  fini
          dell'applicabilita'  dell'articolo  13-bis,  e'   dato   un
          termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In
          tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta'
          di prorogare tale termine una sola volta per non oltre  tre
          mesi, qualora lo  ritenga  necessario,  ferma  restando  la
          sospensione della prescrizione.».