Art. 16 
 
              Banca dati gas fluorurati a effetto serra 
             e apparecchiature contenenti gas fluorurati 
 
  1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di
cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014,  le  vendite  di
gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature  contenenti  tali
gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione,  riparazione  e
smantellamento di dette apparecchiature,  sono  comunicate,  per  via
telematica,  alla  Banca  dati  gestita  dalla  Camera  di  commercio
competente. 
  2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per  le
attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata,
comprese le  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  definite  agli
articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, comunicano  alla  Banca  dati,  all'atto
della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: 
    a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti  o,  laddove
le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i  numeri
dei certificati o degli attestati delle persone fisiche; 
    b) le quantita' e la tipologia di gas fluorurati a effetto  serra
vendute. 
  3. Le imprese  che  forniscono  apparecchiature  non  ermeticamente
sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali, indipendentemente  dalle  modalita'  di  vendita  utilizzata,
comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli
49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, comunicano  alla  Banca  dati,  all'atto  della
vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: 
    a) tipologia di apparecchiatura; 
    b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; 
    c) anagrafica dell'acquirente; 
    d)   dichiarazione   dell'acquirente   recante   l'impegno    che
l'installazione sara' effettuata da un'impresa  certificata  a  norma
dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se
l'acquirente  coincide  con  l'impresa  certificata,  il  numero   di
certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei
casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di
installazione  dell'apparecchiatura  venduta,  la  dichiarazione   e'
rilasciata dal venditore. 
  4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel
caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la
persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a  seguito
dell'installazione  delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a
decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati  le
seguenti informazioni: 
    a) numero e data della fattura  o  dello  scontrino  di  acquisto
dell'apparecchiatura; 
    b) anagrafica dell'operatore; 
    c) data e luogo di installazione; 
    d) tipologia di apparecchiatura; 
    e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; 
    f) quantita' e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra
presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione; 
    g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o  rigenerazione
e, ove del caso, il numero di certificato, se  le  quantita'  di  gas
fluorurati  a  effetto  serra  installati  sono  state  riciclate   o
rigenerate; 
    h)  dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o
dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione; 
    i) eventuali osservazioni. 
  5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel
caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la
persona fisica  certificata  ai  sensi  degli  articoli  7  e  13,  a
decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, a partire dal  primo  intervento  di  controllo
delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento
(UE) n. 517/2014 gia' installate, e per ogni  intervento  successivo,
comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: 
    a) data, se disponibile, e luogo di installazione; 
    b) anagrafica dell'operatore; 
    c) tipologia di apparecchiatura; 
    d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; 
    e) quantita' e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra
presenti  e  eventualmente  aggiunti   durante   il   controllo,   la
manutenzione o la riparazione; 
    f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o  rigenerazione
e, ove del caso, il numero di certificato, se  le  quantita'  di  gas
fluorurati  a  effetto  serra  installati  sono  state  riciclate   o
rigenerate; 
    g)  dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o
dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo,
riparazione o manutenzione; 
    h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o
riparazione; 
    i) quantita' e  tipologia  di  gas  a  effetto  serra  recuperata
durante l'intervento sull'apparecchiatura; 
    l) eventuali osservazioni. 
  6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui  al
comma 5 non e' responsabile dell'installazione. 
  7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e  13  ovvero,  nel
caso di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di  certificazione,  la
persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che  esegue
lo  smantellamento  delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere da a) a f) del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,
comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere  dall'ottavo
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
le seguenti informazioni: 
    a) data e luogo di smantellamento; 
    b) anagrafica dell'operatore; 
    c) tipologia di apparecchiatura; 
    d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura; 
    e) quantita' e  tipologia  di  gas  fluorurati  a  effetto  serra
recuperato durante lo smantellamento; 
    f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas  fluorurati  a
effetto serra contenuti nell'apparecchiatura; 
    g)  dati  identificativi  della  persona  fisica  certificata   o
dell'impresa  certificata   che   ha   effettuato   l'intervento   di
smantellamento; 
    h) eventuali osservazioni. 
  8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative  al  controllo
delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione
o allo smantellamento devono essere  comunicate  per  via  telematica
alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento. 
  9. Ai fini della gestione e  della  tenuta  della  Banca  dati,  le
imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle  modalita'  di
vendita utilizzate, si iscrivono, per  via  telematica,  al  Registro
telematico nazionale,  a  fronte  del  pagamento  di  un  diritto  di
segreteria previsto dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  d),  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  10. Gli operatori delle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento  (UE)  n.  517/2014
verificano le  informazioni  relative  alle  proprie  apparecchiature
attraverso l'accesso  alla  pagina  riservata  della  Banca  dati  da
effettuarsi con le modalita' di cui  all'articolo  201,  comma  4,  e
possono scaricare, per via telematica,  un  attestato  contenente  le
suddette informazioni. 
  11. Per la gestione e  la  tenuta  della  Banca  dati,  le  imprese
certificate, o nel  caso  di  imprese  non  soggette  all'obbligo  di
certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4,  5
e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre,  alle  Camere  di
commercio competenti, secondo le procedure e le  modalita'  stabilite
dalle stesse, i diritti  di  segreteria  previsti  dall'articolo  18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  12. ISPRA,  con  apposite  credenziali  e  per  quanto  di  propria
competenza, accede  all'area  riservata  della  Banca  dati,  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 18. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo  dell'art.  49  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206  (Codice  del  consumo,  a  norma
          dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8  ottobre  2005,  n.  235,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 49 (Obblighi  di  informazione  nei  contratti  a
          distanza  e  nei  contratti  negoziati  fuori  dei   locali
          commerciali). - 1. Prima che il consumatore  sia  vincolato
          da un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei  locali
          commerciali   o   da   una   corrispondente   offerta,   il
          professionista  fornisce  al  consumatore  le  informazioni
          seguenti, in maniera chiara e comprensibile: 
                a) le caratteristiche principali dei beni o  servizi,
          nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
                b) l'identita' del professionista; 
                c) l'indirizzo geografico dove il  professionista  e'
          stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo
          elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore
          di contattare rapidamente il  professionista  e  comunicare
          efficacemente  con  lui  e,  se  applicabili,   l'indirizzo
          geografico e l'identita' del professionista per  conto  del
          quale agisce; 
                d) se diverso dall'indirizzo fornito  in  conformita'
          della lettera c), l'indirizzo  geografico  della  sede  del
          professionista  a  cui  il  consumatore  puo'   indirizzare
          eventuali   reclami   e,   se   applicabile,   quello   del
          professionista per conto del quale agisce; 
                e)  il  prezzo  totale  dei  beni   o   dei   servizi
          comprensivo delle imposte  o,  se  la  natura  dei  beni  o
          servizi    comporta    l'impossibilita'    di     calcolare
          ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
          calcolo  del  prezzo  e,  se  del  caso,  tutte  le   spese
          aggiuntive di spedizione, consegna o postali e  ogni  altro
          costo   oppure,   qualora   tali    spese    non    possano
          ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
          che tali spese potranno essere addebitate  al  consumatore;
          nel caso di un contratto a  tempo  indeterminato  o  di  un
          contratto comprendente un  abbonamento,  il  prezzo  totale
          include i costi totali per periodo di fatturazione;  quando
          tali contratti prevedono  l'addebitamento  di  una  tariffa
          fissa, il prezzo totale equivale  anche  ai  costi  mensili
          totali;   se   i   costi   totali   non   possono    essere
          ragionevolmente  calcolati  in  anticipo,   devono   essere
          fornite le modalita' di calcolo del prezzo; 
                f) il costo dell'utilizzo del mezzo di  comunicazione
          a distanza per la conclusione  del  contratto  quando  tale
          costo e' calcolato su una base  diversa  dalla  tariffa  di
          base; 
                g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione,
          la data entro la  quale  il  professionista  si  impegna  a
          consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il
          trattamento dei reclami da parte del professionista; 
                h) in caso di sussistenza di un diritto  di  recesso,
          le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
          diritto conformemente all'art.  54,  comma  1,  nonche'  il
          modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; 
                i) se applicabile, l'informazione che il  consumatore
          dovra' sostenere il costo della restituzione  dei  beni  in
          caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i
          beni  per  loro  natura  non  possano  essere   normalmente
          restituiti a mezzo posta; 
                l) che, se il  consumatore  esercita  il  diritto  di
          recesso  dopo  aver  presentato  una  richiesta  ai   sensi
          dell'art. 50, comma 3, o dell'art. 51,  comma  8,  egli  e'
          responsabile  del  pagamento  al  professionista  di  costi
          ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, comma 3; 
                m) se non e' previsto un diritto di recesso ai  sensi
          dell'art.  59,  l'informazione  che  il   consumatore   non
          beneficera' di un diritto di recesso o,  se  del  caso,  le
          circostanze in cui  il  consumatore  perde  il  diritto  di
          recesso; 
                n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale
          di conformita' per i beni; 
                o)  se  applicabili,  l'esistenza  e  le   condizioni
          dell'assistenza postvendita  al  consumatore,  dei  servizi
          postvendita e delle garanzie commerciali; 
                p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come
          definiti all'art. 18, comma 1,  lettera  f),  del  presente
          Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; 
                q) la durata del contratto, se applicabile, o, se  il
          contratto e' a tempo indeterminato  o  e'  un  contratto  a
          rinnovo  automatico,  le  condizioni   per   recedere   dal
          contratto; 
                r) se applicabile, la durata  minima  degli  obblighi
          del consumatore a norma del contratto; 
                s) se applicabili, l'esistenza  e  le  condizioni  di
          depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
          tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; 
                t) se applicabile,  la  funzionalita'  del  contenuto
          digitale, comprese  le  misure  applicabili  di  protezione
          tecnica; 
                u)   qualsiasi   interoperabilita'   pertinente   del
          contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui  il
          professionista sia  a  conoscenza  o  di  cui  ci  si  puo'
          ragionevolmente attendere che sia venuto a  conoscenza,  se
          applicabile; 
                v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di  un
          meccanismo extra-giudiziale di reclamo  e  ricorso  cui  il
          professionista e'  soggetto  e  le  condizioni  per  avervi
          accesso. 
              2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
          al  comma  1,  si  applicano  anche  ai  contratti  per  la
          fornitura di acqua, gas o  elettricita',  quando  non  sono
          messi in vendita in  un  volume  limitato  o  in  quantita'
          determinata, di teleriscaldamento o di  contenuto  digitale
          non fornito su un supporto materiale. 
              3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui
          al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere  sostituite
          dai corrispondenti dati della casa d'aste. 
              4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i)  e
          l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo  sul
          recesso di cui all'allegato I, parte A.  Il  professionista
          ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al  comma
          1, lettere h), i) e l), se ha presentato  dette  istruzioni
          al consumatore, debitamente compilate. 
              5. Le informazioni di cui  al  comma  1  formano  parte
          integrante  del  contratto  a  distanza  o  del   contratto
          negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
          modificate se non con accordo espresso delle parti. 
              6. Se il professionista non adempie  agli  obblighi  di
          informazione sulle spese aggiuntive o gli  altri  costi  di
          cui al comma 1, lettera e), o sui costi della  restituzione
          dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore  non
          deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 
              7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
          una comunicazione individuale, le informazioni  di  cui  al
          comma 1 sono fornite, ove il consumatore  lo  richieda,  in
          lingua italiana. 
              8.  Gli  obblighi  di  informazione   stabiliti   nella
          presente   sezione   si   aggiungono   agli   obblighi   di
          informazione contenuti nel  decreto  legislativo  26  marzo
          2010, n. 59, e  successive  modificazioni,  e  nel  decreto
          legislativo  9   aprile   2003,   n.   70,   e   successive
          modificazioni, e non ostano  ad  obblighi  di  informazione
          aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni. 
              9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso  di
          conflitto tra una disposizione del decreto  legislativo  26
          marzo 2010,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  e  del
          decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  e  successive
          modificazioni, sul contenuto e  le  modalita'  di  rilascio
          delle  informazioni  e  una  disposizione  della   presente
          sezione, prevale quest'ultima. 
              10. L'onere della prova relativo all'adempimento  degli
          obblighi di  informazione  di  cui  alla  presente  sezione
          incombe sul professionista.». 
              - Per il testo dell'art. 18  della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580 si veda nelle note all'art. 15.