Art. 17 
 
                 Verifica dell'accuratezza dei dati 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore
ed esportatore che ha immesso in commercio 10000  tonnellate  di  CO2
equivalente  o  oltre  di  idrofluorocarburi  nel   corso   dell'anno
precedente,  provvede  a  far  verificare  l'accuratezza   dei   dati
comunicati  alla  Commissione  europea  ai   sensi   dell'articolo19,
paragrafo 6 del regolamento (UE) n.  517/2014,  da  un  organismo  di
controllo indipendente. 
  2.  Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  ciascun  importatore  di
apparecchiature  precaricate  con  idrofluorocarburi,   qualora   gli
idrofluorocarburi non  siano  stati  immessi  sul  mercato  prima  di
caricare  le  apparecchiature,  provvede  a  far  verificare  da   un
organismo   di   controllo    indipendente,    l'accuratezza    della
documentazione relativa alle prescrizioni  di  cui  all'articolo  14,
paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e  la  dichiarazione  di
conformita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per
l'anno precedente. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          517/2014 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  2016/879  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.