Art. 17 Verifica dell'accuratezza dei dati 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno precedente, provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da un organismo di controllo indipendente. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, qualora gli idrofluorocarburi non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente, l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e la dichiarazione di conformita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per l'anno precedente.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 si veda nelle note alle premesse.