Art. 20 Adempimenti delle Camere di commercio 1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe di cui agli articoli 11 e 12, nonche' gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro di cui all'articolo 13. 2. Le Camere di commercio competenti iscrivono nel Registro telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4. 3. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma 10, previo pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro telematico nazionale e alla Banca dati avviene tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identita' digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale. 5. Le Camere di commercio possono rilasciare attestati e altri documenti, anche in formato digitale, estratti dal Registro telematico nazionale e dalla Banca dati.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 si veda nelle note all'art. 15.