Art. 20 
 
                Adempimenti delle Camere di commercio 
 
  1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via  telematica
agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati  di
iscrizione  al  Registro  telematico  nazionale,  gli  attestati   di
esenzione e deroghe di  cui  agli  articoli  11  e  12,  nonche'  gli
attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati  in  un  altro
Stato membro di cui all'articolo 13. 
  2.  Le  Camere  di  commercio  competenti  iscrivono  nel  Registro
telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base  delle  domande
presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4. 
  3. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via  telematica
agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma  10,  previo
pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro
telematico nazionale e alla  Banca  dati  avviene  tramite  la  Carta
nazionale dei servizi o Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  o
credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale. 
  5. Le Camere di commercio  possono  rilasciare  attestati  e  altri
documenti,  anche  in  formato  digitale,   estratti   dal   Registro
telematico nazionale e dalla Banca dati. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'art. 18  della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580 si veda nelle note all'art. 15.