Art. 22
Risorse finanziarie
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di
euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti
dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il
rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro
(ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su
passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di
emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi
oneri si provvede, quanto a 1 miliardo di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come
rifinanziata da ultimo con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
quanto a 0,3 miliardi di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e'
disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalita'
di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in
relazione alle effettive esigenze.
3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai
sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria
centrale.
4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla
successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al
comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di
cui al presente decreto sono quantificate e trasferite, anche
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Ove
necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre
il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.