Art. 22 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di  1,3  miliardi  di
euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri  derivanti
dalle operazioni  di  sottoscrizione  di  azioni  effettuate  per  il
rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo  di  euro
(ai sensi del capo II) e  dalle  garanzie  concesse  dallo  Stato  su
passivita' di nuova emissione  e  sull'erogazione  di  liquidita'  di
emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi
oneri  si  provvede,  quanto  a   1   miliardo   di   euro   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228  come
rifinanziata da ultimo con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
quanto a 0,3 miliardi  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma  6,  del
decreto legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito  con  modificazioni
dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89. 
  2. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra  le  finalita'
di cui  al  comma  1  e  la  eventuale  successiva  rimodulazione  in
relazione alle effettive esigenze. 
  3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse  ai
sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria
centrale. 
  4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla
successiva eventuale cessione delle azioni sono  versati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo  di  cui  al
comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle  finalita'  di
cui  al  presente  decreto  sono  quantificate  e  trasferite,  anche
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, ai capitoli di  provenienza,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Ove
necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa.