Art. 5-bis 
 
 
   (( (Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo). )) 
 
  ((1. Nei siti istituzionali del Ministero  della  giustizia  e  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  pubblicate  informazioni
pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la  anticipata  emersione
della  crisi,  sugli  strumenti  di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza e  sulle  procedure  di  esdebitazione  previsti  dal
presente  codice  e  dalle  leggi  speciali  dettate  in  materia  di
amministrazione straordinaria delle grandi  imprese  in  crisi  e  di
liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui  al  primo
periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet  dedicata
alla  crisi  d'impresa,   facilmente   accessibile   e   di   agevole
consultazione. 
  2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 e' altresi' disponibile
una  lista  di  controllo  particolareggiata,  adeguata  anche   alle
esigenze  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese,   che   contiene
indicazioni operative per la redazione dei piani di  risanamento.  Il
contenuto della  lista  di  controllo  e'  definito  con  il  decreto
dirigenziale di cui all'articolo 13.))