Art. 6 
 
 
                    Prededucibilita' dei crediti 
 
    1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla  legge,
sono prededucibili: 
    a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni  rese
dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al  capo
II del titolo II e dall'organismo  di  composizione  della  crisi  da
sovraindebitamento; 
    b) i crediti professionali sorti in  funzione  della  domanda  di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti  e  per  la
richiesta delle misure protettive, nei limiti  del  75%  del  credito
accertato e a condizione che gli accordi siano omologati; 
    c) i crediti professionali sorti in funzione della  presentazione
della domanda di concordato preventivo  nonche'  del  deposito  della
relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75%  del
credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi
dell'articolo 47; 
    d) i crediti legalmente sorti durante  le  procedure  concorsuali
per  la  gestione  del  patrimonio  del  debitore,  la  continuazione
dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti  e  le
prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 
    2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive
procedure esecutive o concorsuali. 
    3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni
rese su incarico conferito  dal  debitore  durante  le  procedure  di
allerta e composizione  assistita  della  crisi  a  soggetti  diversi
dall'OCRI. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.